Art. 2.
                          Istituzione albo
  1.  Per  ciascuna  DO  e'  istituito  l'albo  presso  la  camera di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  nel  cui ambito
territoriale provinciale ricade la zona di produzione delle uve della
rispettiva   DO,   di   seguito   denominata   «Camera  di  commercio
responsabile dell'albo». I dati relativi a ciascun albo sono inseriti
nel SIAN di cui al decreto legislativo n. 173/1998.
  2.  Qualora la zona di produzione di cui al comma 1 ricada in due o
piu'  province, l'albo e' istituito presso la camera di commercio nel
cui ambito provinciale ricade l'area di maggior produzione.
  3.  Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto il
Ministero  provvedera'  a  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  l'elenco delle camere di commercio responsabili
della tenuta dell'albo di ciascuna DO e successivamente provvedera' a
pubblicare gli eventuali aggiornamenti a tale elenco.
  4.  L'albo,  per  ciascuna  impresa  imbottigliatrice,  contiene  i
seguenti elementi:
    a) numero e data di iscrizione;
    b) ragione sociale e sede legale;
    c) ubicazione dello stabilimento.
  5.  L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per
procedere  all'imbottigliamento  delle partite di vino della relativa
DO ai fini della successiva commercializzazione.