Art. 2. Istituzione albo 1. Per ciascuna DO e' istituito l'albo presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale provinciale ricade la zona di produzione delle uve della rispettiva DO, di seguito denominata «Camera di commercio responsabile dell'albo». I dati relativi a ciascun albo sono inseriti nel SIAN di cui al decreto legislativo n. 173/1998. 2. Qualora la zona di produzione di cui al comma 1 ricada in due o piu' province, l'albo e' istituito presso la camera di commercio nel cui ambito provinciale ricade l'area di maggior produzione. 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle camere di commercio responsabili della tenuta dell'albo di ciascuna DO e successivamente provvedera' a pubblicare gli eventuali aggiornamenti a tale elenco. 4. L'albo, per ciascuna impresa imbottigliatrice, contiene i seguenti elementi: a) numero e data di iscrizione; b) ragione sociale e sede legale; c) ubicazione dello stabilimento. 5. L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per procedere all'imbottigliamento delle partite di vino della relativa DO ai fini della successiva commercializzazione.