Art. 3.
                         Iscrizione all'albo
  1.  Ai  fini dell'iscrizione all'albo della specifica DO, l'impresa
imbottigliatrice  deve  presentare  tramite  la  camera  di commercio
presso  la  quale  ha  sede  lo stabilimento di imbottigliamento, una
domanda  indirizzata  alla  camera  di  commercio  responsabile della
tenuta dell'albo.
  2.  Le  imprese  imbottigliatrici  il  cui  stabilimento e' ubicato
all'estero  inoltrano  l'istanza  di iscrizione all'albo direttamente
alla camera di commercio responsabile della tenuta dello stesso.
  3.    Nella    richiesta    di    iscrizione   all'albo   l'impresa
imbottigliatrice  dichiara,  producendo  la  relativa documentazione,
anche con autocertificazione ai sensi della vigente normativa:
    a) le generalita' del soggetto che presenta l'istanza;
    b)  il  numero  di  iscrizione  nel  registro delle imprese e nel
repertorio  economico  e amministrativo (REA) della competente camera
di commercio, o, nel caso di imprese il cui stabilimento ricade al di
fuori  della  provincia nel cui ambito territoriale ricade la zona di
produzione  delle  uve,  il  numero  di iscrizione nel registro delle
imprese  e  nel  REA  della  camera  di  commercio  ove e' ubicato lo
stabilimento;
    c) l'ubicazione dello stabilimento di imbottigliamento;
    d) che a carico del legale rappresentante non sussistono i motivi
di  impedimento  all'esercizio  dell'attivita'  commerciale di cui al
comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
    e)  la conformita' dello stabilimento alle disposizioni di cui al
decreto  legislativo  n.  155/1997  e relative norme integrative e di
attuazione,  recante  attuazione  delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE
concernenti     l'igiene    dei    prodotti    alimentari.    Qualora
l'imbottigliamento  sia  effettuato  utilizzando attrezzature mobili,
noleggiate  o  messe  a  disposizione  da  parte  di terzi, l'impresa
imbottigliatrice  dovra'  produrre specifica dichiarazione, indicando
gli  estremi della ditta fornitrice delle citate attrezzature mobili,
fermo  restando  che le stesse attrezzature devono risultare conformi
alle  disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 155/1997
e relative norme integrative ed attuative;
    f) posizione  ICRF,  ovvero codice che identifica lo stabilimento
nel sistema informativo dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
  4.   Fatte   salve   le   misure  piu'  restrittive  stabilite  dai
disciplinari   di  produzione  delle  specifiche  DO  in  materia  di
delimitazione    della   zona   di   imbottigliamento,   le   imprese
imbottigliatrici con stabilimento ubicato all'estero per l'iscrizione
all'albo  devono fornire la documentazione di cui al comma 3, tenendo
conto della normativa vigente in materia nei rispettivi Paesi.
  5.  Qualora  l'impresa  imbottigliatrice possieda piu' stabilimenti
e/o  intenda  iscriversi  a  due  o piu' albi di vini DO dei quali e'
responsabile  la  stessa camera di commercio puo' presentare un'unica
richiesta  di iscrizione, indicando rispettivamente l'ubicazione e le
altre  condizioni prescritte per ciascun stabilimento e le singole DO
per le quali intende operare l'imbottigliamento.
  6.   Il   provvedimento  d'iscrizione  nell'albo  e'  adottato  dal
dirigente   della  camera  di  commercio  responsabile  della  tenuta
dell'albo.