Art. 3. Iscrizione all'albo 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo della specifica DO, l'impresa imbottigliatrice deve presentare tramite la camera di commercio presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento, una domanda indirizzata alla camera di commercio responsabile della tenuta dell'albo. 2. Le imprese imbottigliatrici il cui stabilimento e' ubicato all'estero inoltrano l'istanza di iscrizione all'albo direttamente alla camera di commercio responsabile della tenuta dello stesso. 3. Nella richiesta di iscrizione all'albo l'impresa imbottigliatrice dichiara, producendo la relativa documentazione, anche con autocertificazione ai sensi della vigente normativa: a) le generalita' del soggetto che presenta l'istanza; b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio economico e amministrativo (REA) della competente camera di commercio, o, nel caso di imprese il cui stabilimento ricade al di fuori della provincia nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione delle uve, il numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA della camera di commercio ove e' ubicato lo stabilimento; c) l'ubicazione dello stabilimento di imbottigliamento; d) che a carico del legale rappresentante non sussistono i motivi di impedimento all'esercizio dell'attivita' commerciale di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998; e) la conformita' dello stabilimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative e di attuazione, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. Qualora l'imbottigliamento sia effettuato utilizzando attrezzature mobili, noleggiate o messe a disposizione da parte di terzi, l'impresa imbottigliatrice dovra' produrre specifica dichiarazione, indicando gli estremi della ditta fornitrice delle citate attrezzature mobili, fermo restando che le stesse attrezzature devono risultare conformi alle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed attuative; f) posizione ICRF, ovvero codice che identifica lo stabilimento nel sistema informativo dell'Ispettorato centrale repressione frodi. 4. Fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dai disciplinari di produzione delle specifiche DO in materia di delimitazione della zona di imbottigliamento, le imprese imbottigliatrici con stabilimento ubicato all'estero per l'iscrizione all'albo devono fornire la documentazione di cui al comma 3, tenendo conto della normativa vigente in materia nei rispettivi Paesi. 5. Qualora l'impresa imbottigliatrice possieda piu' stabilimenti e/o intenda iscriversi a due o piu' albi di vini DO dei quali e' responsabile la stessa camera di commercio puo' presentare un'unica richiesta di iscrizione, indicando rispettivamente l'ubicazione e le altre condizioni prescritte per ciascun stabilimento e le singole DO per le quali intende operare l'imbottigliamento. 6. Il provvedimento d'iscrizione nell'albo e' adottato dal dirigente della camera di commercio responsabile della tenuta dell'albo.