Art. 4. Gestione dell'albo e adempimenti delle imprese imbottigliatrici 1. Per ciascuna DO l'impresa imbottigliatrice e' soggetta all'obbligo di allegare al registro di imbottigliamento, tenuto e preventivamente vidimato ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, il certificato di iscrizione all'albo e di annotare nello stesso registro, in colonne separate per le differenti DO, per ogni partita imbottigliata, distintamente per le eventuali tipologie della DO, i seguenti elementi: a) quantitativo di prodotto, numero e capacita' dei recipienti utilizzati e numero del lotto della partita imbottigliata; b) per i vini DOCG e DOC, la provenienza della partita ed estremi della certificazione di idoneita' all'esame chimico-fisico ed organolettico di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992; c) per i vini DOCG, i quantitativi e gli estremi alfanumerici dei contrassegni di Stato utilizzati; d) per i vini IGT, gli estremi del documento di accompagnamento o gli estremi della denuncia di produzione delle uve. 2. Entro il termine previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per la dichiarazione annuale delle giacenze delle produzioni vitivinicole l'impresa imbottigliatrice comunica alla competente camera di commercio, anche per via informatica, i quantitativi della produzione imbottigliata della relativa DO nell'anno precedente e i Paesi di destinazione. Per i vini DOCG dovranno essere indicati i quantitativi e gli estremi alfanumerici dei contrassegni di Stato utilizzati. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono utilizzate anche ai fini dell'aggiornamento del REA. 4. Le variazioni delle posizioni di iscrizione all'albo dovranno essere richieste entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che determina la variazione stessa con le modalita' di cui all'art. 3.