Art. 4.
                  Gestione dell'albo e adempimenti
                   delle imprese imbottigliatrici
  1.   Per   ciascuna   DO  l'impresa  imbottigliatrice  e'  soggetta
all'obbligo  di  allegare  al  registro di imbottigliamento, tenuto e
preventivamente vidimato ai sensi della vigente normativa comunitaria
e  nazionale,  il  certificato  di  iscrizione all'albo e di annotare
nello  stesso registro, in colonne separate per le differenti DO, per
ogni  partita imbottigliata, distintamente per le eventuali tipologie
della DO, i seguenti elementi:
    a) quantitativo  di  prodotto,  numero e capacita' dei recipienti
utilizzati e numero del lotto della partita imbottigliata;
    b) per i vini DOCG e DOC, la provenienza della partita ed estremi
della   certificazione   di  idoneita'  all'esame  chimico-fisico  ed
organolettico di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992;
    c) per i vini DOCG, i quantitativi e gli estremi alfanumerici dei
contrassegni di Stato utilizzati;
    d) per i vini IGT, gli estremi del documento di accompagnamento o
gli estremi della denuncia di produzione delle uve.
  2.   Entro  il  termine  previsto  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale   per   la   dichiarazione  annuale  delle  giacenze  delle
produzioni  vitivinicole  l'impresa  imbottigliatrice  comunica  alla
competente   camera  di  commercio,  anche  per  via  informatica,  i
quantitativi   della   produzione  imbottigliata  della  relativa  DO
nell'anno  precedente  e  i  Paesi  di  destinazione. Per i vini DOCG
dovranno  essere  indicati  i quantitativi e gli estremi alfanumerici
dei contrassegni di Stato utilizzati.
  3.  Le informazioni di cui al comma 2 sono utilizzate anche ai fini
dell'aggiornamento del REA.
  4.  Le  variazioni  delle posizioni di iscrizione all'albo dovranno
essere  richieste entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che
determina la variazione stessa con le modalita' di cui all'art. 3.