Art. 5.
                Cancellazione e sospensione dall'albo
  1.  La  perdita  di  uno  dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3,
lettere  d),  e),  nonche'  l'assoggettamento  a  sanzioni  nei  casi
previsti  dall'art.  9,  comma  4,  dall'art.  28,  commi  1,  2, 3 e
dall'art.  31,  comma  2,  della  legge  n.  164/1992  comportano  la
cancellazione dall'albo, disposta dal dirigente di cui al all'art. 3,
comma 6.
  2. L'inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
del  presente  decreto,  comportano  la  sospensione  dell'iscrizione
all'albo,  disposta dal dirigente di cui all'art. 3, comma 6, fino al
momento della relativa regolarizzazione.
  Per consentire il controllo delle conseguenze dell'inadempienza, la
sospensione  avra'  durata  minima  di un mese, pena la cancellazione
dell'albo,   la   regolarizzazione  dovra'  avvenire  entro  un  anno
dall'accertamento.
  3.  Gli  effetti  di  cui al precedente comma 1 non pregiudicano la
possibilita'  di nuova iscrizione all'albo per i soggetti che abbiano
beneficiato   del   provvedimento   di  riabilitazione  di  cui  agli
articoli 178 e 179 del C.P.