Art. 5. Cancellazione e sospensione dall'albo 1. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere d), e), nonche' l'assoggettamento a sanzioni nei casi previsti dall'art. 9, comma 4, dall'art. 28, commi 1, 2, 3 e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 164/1992 comportano la cancellazione dall'albo, disposta dal dirigente di cui al all'art. 3, comma 6. 2. L'inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del presente decreto, comportano la sospensione dell'iscrizione all'albo, disposta dal dirigente di cui all'art. 3, comma 6, fino al momento della relativa regolarizzazione. Per consentire il controllo delle conseguenze dell'inadempienza, la sospensione avra' durata minima di un mese, pena la cancellazione dell'albo, la regolarizzazione dovra' avvenire entro un anno dall'accertamento. 3. Gli effetti di cui al precedente comma 1 non pregiudicano la possibilita' di nuova iscrizione all'albo per i soggetti che abbiano beneficiato del provvedimento di riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del C.P.