Art. 6.
                    Pubblicita' albo e controlli
  1.  L'albo e' pubblico; gli elementi costitutivi di cui all'art. 2,
comma  4,  sono  messi a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Sono altresi' messe a disposizione le informazioni di cui all'art. 4,
(anche)  mediante accesso informatico, a favore delle amministrazioni
pubbliche interessate, anche territoriali, ivi compresi gli organi di
controllo  e  il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle DO, nonche' nei confronti dei consorzi di tutela e dei consigli
interprofessionali  della  relativa DO incaricati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali di svolgere funzioni di vigilanza e le
attivita'  di cui all'art. 21 della legge n. 164/1992, anche ai sensi
dell'art.  19, commi 1 e 3, della medesima legge n. 164/1992, ai fini
dell'espletamento  delle  attivita'  di  controllo e di vigilanza cui
sono  preposti ai sensi di legge, per specifici ambiti di competenza,
i predetti enti ed organismi.