Art. 6. Pubblicita' albo e controlli 1. L'albo e' pubblico; gli elementi costitutivi di cui all'art. 2, comma 4, sono messi a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Sono altresi' messe a disposizione le informazioni di cui all'art. 4, (anche) mediante accesso informatico, a favore delle amministrazioni pubbliche interessate, anche territoriali, ivi compresi gli organi di controllo e il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO, nonche' nei confronti dei consorzi di tutela e dei consigli interprofessionali della relativa DO incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali di svolgere funzioni di vigilanza e le attivita' di cui all'art. 21 della legge n. 164/1992, anche ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 3, della medesima legge n. 164/1992, ai fini dell'espletamento delle attivita' di controllo e di vigilanza cui sono preposti ai sensi di legge, per specifici ambiti di competenza, i predetti enti ed organismi.