Art. 2.
  1.  L'autorizzazione  al trattamento di cui all'art. 1, comma 2, e'
subordinata alla presentazione:
    a) di  una  relazione  dettagliata ed aggiornata delle condizioni
dei pazienti gia' trattati;
    b) di  una relazione dettagliata sulle condizioni del paziente da
trattare,   che  permetta  di  valutare,  unitamente  alla  relazione
prevista  alla  lettera  a),  la  sussistenza delle condizioni di cui
all'art. 1, comma 1;
    c) del  foglio  del  consenso  informato  comprovante  l'avvenuta
informazione dei rischi del trattamento, da rendere in presenza di un
esperto  indipendente, al paziente, o nel caso di minori, ai soggetti
che    esercitano    la   potesta'   parenterale,   con   conseguente
sottoscrizione del consenso.