Art. 2. 1. L'autorizzazione al trattamento di cui all'art. 1, comma 2, e' subordinata alla presentazione: a) di una relazione dettagliata ed aggiornata delle condizioni dei pazienti gia' trattati; b) di una relazione dettagliata sulle condizioni del paziente da trattare, che permetta di valutare, unitamente alla relazione prevista alla lettera a), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1; c) del foglio del consenso informato comprovante l'avvenuta informazione dei rischi del trattamento, da rendere in presenza di un esperto indipendente, al paziente, o nel caso di minori, ai soggetti che esercitano la potesta' parenterale, con conseguente sottoscrizione del consenso.