Art. 2. Il suddetto limite di euro 5.000,00 si applica anche alle procedure in corso da lungo tempo ed inattive, per le quali si rende opportuno trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina del commissario liquidatore. Roma, 17 luglio 2003 Il Sottosegretario di Stato: Galati