Art. 2.
  Il suddetto limite di euro 5.000,00 si applica anche alle procedure
in  corso da lungo tempo ed inattive, per le quali si rende opportuno
trasformare  i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del
commissario  liquidatore in scioglimenti senza nomina del commissario
liquidatore.
    Roma, 17 luglio 2003
                                  Il Sottosegretario di Stato: Galati