L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 17 luglio 2003;
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995)  prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita) stabilisce e
aggiorna  in  relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i
parametri  e  gli  altri  elementi  di riferimento per determinare le
tariffe di cui all'art. 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge;
    l'art.  23,  comma  2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, (di seguito: decreto legislativo
n.  164/2000)  prevede  che  l'Autorita'  determina le tariffe per la
distribuzione  in  modo  da  assicurare una congrua remunerazione del
capitale  investito,  e  le  tariffe  per  la  vendita ai clienti non
idonei,  in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici
tra  clienti  ed  imprese e da assicurare a queste ultime una congrua
remunerazione  del  capitale investito; e che l'art. 22, comma 2, del
decreto   legislativo   n.  164/2000  prevede  che  a  decorrere  dal
1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei;
    con  deliberazione  28 dicembre 2000, n. 237/2000, pubblicata nel
supplemento  ordinano n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  4  del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come
modificata  ed  integrata  con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12
febbraio 2001, (di seguito: deliberazione n. 4/01), 13 marzo 2001, n.
58/01  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74
del  29  marzo  2001  di  seguito: deliberazione n. 58/01), 21 giugno
2001,  n. 134/01, pubblicata Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
160  del  12  luglio  2001 (di seguito: deliberazione n. 134/01) e 26
giugno  2002,  n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n.
122/02),  l'Autorita'  ha  definito  i  criteri per la determinazione
delle  tariffe  per  le  attivita'  di  distribuzione  del  gas  e di
fornitura ai clienti del mercato vincolato e le modalita' per la loro
presentazione e approvazione;
    ai  sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della deliberazione n. 122/02
i  termini  per  la  presentazione  all'Autorita'  delle  proposte di
opzioni  tariffarie  base  sono  stati  fissati rispettivamente al 15
agosto 2002 per gli esercenti di cui all'art. 4, commi 13 e 14, della
deliberazione n. 237/00 e al 31 luglio 2002 per gli esercenti diversi
dai precedenti;
    ai  sensi dell'art. 13, comma 5, della deliberazione n. 237/00 le
proposte   di   opzioni   tariffarie  base  sono  approvate,  qualora
l'Autorita'  non  si pronunci in senso contrario entro novanta giorni
del ricevimento delle medesime;
    con  deliberazione  12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di
seguito:  deliberazione  n.  207/02),  l'Autorita',  ha  adottato una
direttiva  rivolta  agli  esercenti  l'attivita'  di  vendita  di gas
naturale ai clienti finali, prescrivendo a detti esercenti di:
      a) continuare  ad applicare ai clienti finali che alla data del
31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo,
nonche'  ai  clienti  finali  che, pur trovandosi nella condizione di
cliente  idoneo  alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato
la  capacita'  di  stipulare contratti connessa a tale condizione, le
condizioni  di fornitura praticate alla medesima data, ai sensi della
deliberazione  n.  237/00,  fintanto  che  detti  clienti non abbiano
accettato una nuova offerta contrattuale;
      b) proporre,  ai  clienti  finali che alla data del 31 dicembre
2002  si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, unitamente
a   quelle   dagli  stessi  offerte,  «offerte  contrattuali  recanti
condizioni  economiche  determinate  sulla  base di criteri stabiliti
dall'Autorita'    con   successivo   provvedimento»,   ovvero,   fino
all'adozione   di   tale   provvedimento,  le  condizioni  economiche
praticate ai sensi della deliberazione n. 237/00;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27
giugno 2001;
    la  delibera  dell'Autorita'  30  maggio  1997, n. 61/97, recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
    la  deliberazione  n. 237/00, come modificata ed integrata con le
deliberazioni n. 4/01, n. 58/01, n. 134/01 e n. 122/02;
    la  deliberazione  29  novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002,
recante  le  modalita'  per  l'aggiornamento  della parte relativa al
costo  della  materia prima delle tariffe del gas in attuazione della
legge  28 ottobre  2002,  n.  238 e la modificazione di deliberazioni
dell'Autorita';
    la deliberazione n. 207/02;
    le  deliberazioni  19  dicembre 2002, n. 217/02, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 3 del 4 gennaio 2003 (di
seguito:  deliberazione  n.  217/02),  12  febbraio  2003,  n. 11/03,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1°
marzo  2003 (di seguito: deliberazione n. 11/03) e 30 aprile 2003, n.
45/03,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115
del 20 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n. 45/03), con le quali
l'Autorita'  ha  approvato  le proposte delle opzioni tariffarie base
per  l'anno termico 2002-2003 presentate da 570 esercenti relative al
servizio  di  distribuzione  e  di  fornitura  del gas ai clienti del
mercato vincolato;
  Considerato che:
    per  il  combinato  disposto  degli  articoli 22 e 23 del decreto
legislativo n. 164/2000, e della deliberazione n. 207/02, a decorrere
dal  1°  gennaio 2003 le opzioni tariffarie base relative al servizio
di  fornitura  per l'anno termico 2002-2003, approvate dall'Autorita'
ai sensi della deliberazione n. 237/00:
      a) costituiscono  le  condizioni  economiche che l'esercente e'
tenuto  a  praticare  ai clienti finali che alla data del 31 dicembre
2002  non si trovavano nella condizione di cliente idoneo, nonche' ai
clienti  finali che pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo
alla  data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacita' di
stipulare contratti connessa a tale condizione, fino all'accettazione
da parte di detti clienti di una nuova offerta contrattuale;
      b) costituiscono  le  condizioni  economiche che l'esercente e'
tenuto  ad  offrire,  unitamente  a  quelle dallo stesso definite, ai
clienti  finali  che  alla data del 31 dicembre 2002 non si trovavano
nella condizione di cliente idoneo;
    per la raccolta dei dati e lo sviluppo dei conteggi relativi alla
determinazione delle proposte di opzioni tariffarie base per gli anni
termici  2001-2002  e 2002-2003 e' stato predisposto e pubblicato nel
sito  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il «Questionario gas
2002», da utilizzare da parte degli esercenti;
    in  data  9  ottobre  2002  e in data 9 dicembre 2002, gli uffici
dell'Autorita',  ai  sensi dell'art. 13, comma 6, della deliberazione
n.  237/00,  hanno  dato  comunicazione  agli esercenti della mancata
presentazione  delle  proposte  di opzioni tariffarie base per l'anno
termico 2002-2003;
    in   data   22  gennaio  2003  gli  uffici  dell'Autorita'  hanno
comunicato  a 14 esercenti che non avevano provveduto a presentare le
opzioni  tariffarie  di  cui  sopra  che,  in  mancanza  di  una loro
determinazione,   sarebbe   stata   attivata  la  procedura  prevista
dell'art. 13, commi 7 e 8 della deliberazione n. 237/00;
    647  esercenti hanno presentato all'Autorita', ai sensi dell'art.
13,  comma  1,  della deliberazione n. 237/00, le proposte di opzioni
tariffarie  base  ai  fini  dell'approvazione  di  cui al comma 5 del
medesimo art. 13;
    le  proposte  di  opzioni  tariffarie  base  di cui al precedente
alinea  di  570  esercenti  sono state approvate con le deliberazioni
dell'Autorita' n. 217/02, n. 11/03 e n. 45/03;
    alla  data  del  16 luglio 2003, un ulteriore numero di esercenti
(53)  ha  presentato  proposte di opzioni tariffarie base conformi ai
criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, in quanto:
      a) l'opzione  tariffaria  base non comporta un ricavo superiore
al vincolo sui ricavi per le tariffe di distribuzione;
      b) l'opzione  tariffaria  base  viene  presentata  secondo  uno
schema definito dall'Autorita';
      c) i  limiti  degli  scaglioni di consumo, in numero massimo di
sette,  sui  quali  possono  essere  articolate le opzioni tariffarie
base,  sono  scelti  tra  i  valori  indicati  nella  tabella 3 della
deliberazione n. 237/00;
      d) tutte le proposte di opzioni tariffarie base sono offerte in
modo  non  discriminatorio  a  tutti  i  clienti  del medesimo ambito
tariffario;
      e) la  spesa  unitaria  annua,  espressa  in euro/MJ, derivante
dall'applicazione  di  ogni  opzione  tariffaria  base,  non  risulta
crescente  al  crescere  dei  volumi  distribuiti o venduti a ciascun
cliente;
      f) la  spesa unitaria annua derivante dall'applicazione di ogni
opzione  tariffaria  base relativa all'attivita' di distribuzione non
e' in alcun caso inferiore a Tmin, come definito nella formula di cui
all'art. 6, comma 5, della deliberazione n. 237/00;
      g) la  quota  rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio
QVD  e'  determinata  secondo  quanto  previsto dall'art. 9, comma 4,
della   deliberazione   n.   237/00,   cosi'  come  modificato  dalla
deliberazione n. 58/01;
      h) la  componente  transitoria  CMP  e'  determinata  ai  sensi
dell'art.  9,  comma  9,  della  deliberazione  n. 237/00, cosi' come
integrata dalla deliberazione n. 134/01;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  approvare  le  proposte  di  opzioni
tariffarie   base   ritenute   conformi   ai   criteri  di  cui  alla
deliberazione n. 237/00;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Approvazione  delle  proposte  di  opzioni  tariffarie  base  per  il
   servizio di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti finali
   per l'anno termico 2002-2003
  1.1.  Le  proposte  di  opzioni  tariffarie  base relative all'anno
termico  2002-2003, presentate dagli esercenti indicati nella tabella
1,  allegata  alla  presente  deliberazione, sono approvate in quanto
ritenute,  in seguito all'esame dei ddati dichiarati dagli esercenti,
conformi  ai  criteri  di  cui  alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas n. 237/00, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5
gennaio  2001  (di  seguito:  deliberazione  n.  237/00) e successive
modifiche ed integrazioni.
  1.2.  Le  proposte  di opzioni tariffarie base di cui al precedente
conima 1.1 sono valide per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003.