Art. 3. Il rappresentante legale dell'Associazione trasmettera' alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare - un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per: a) al nuove nomine, con complete generalita' dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2.; b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidita': per cessazione del ministero in seno all'Associazione predetta: per perdita della cittadinanza italiana: per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.