Art. 3.
  Il   rappresentante   legale  dell'Associazione  trasmettera'  alla
Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -
entro  i  primi  dieci  giorni  successivi  alla  scadenza di ciascun
bimestre  solare - un elenco nominativo delle variazioni e rispettive
decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:
    a)  al  nuove  nomine,  con  complete generalita' dei ministri di
culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2.;
    b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del
diritto   alla   liquidazione  della  pensione  di  invalidita':  per
cessazione  del  ministero  in  seno  all'Associazione  predetta: per
perdita  della  cittadinanza italiana: per cessazione della residenza
in Italia o per avvenuto decesso.