Art. 5.
  Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai
superstiti  che  si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11,
12,  13,  14  e  17  della  predetta  legge, il rappresentante legale
dell'Associazione   «Unione   Chiese   Bibliche   Cristiane»   (UCBC)
trasmettera'  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  le
domande  dei ministri di culto pensionabili o dei reltivi superstiti,
allegando,  nel caso di pensione di invalidita', la dichiarazione che
attesti  lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12,
comma  4,  della  legge  e,  nel  caso  in  cui  l'iscritto  continui
l'attivita'  di  ministro  di  culto  successivamente  alla  data  di
presentazione della domanda di pensione di invalidita', dichiarazione
che  l'attivita'  medesima risulti con usura, ai sensi del successivo
comma 5.