Art. 5. Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il rappresentante legale dell'Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC) trasmettera' all'Istituto nazionale della previdenza sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei reltivi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidita', la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attivita' di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidita', dichiarazione che l'attivita' medesima risulti con usura, ai sensi del successivo comma 5.