Art. 7.
  La   facolta'   di   rinunciare  alla  sospensione  dei  versamenti
contributivi  al  Fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580,
ai sensi dell'art. 8 della citata legge, puo' essere esercitata dagli
interessati   con   l'osservanza  delle  norme  di  cui  all'articolo
medesimo.