Art. 8.
  Ai  fini  della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti
ai  sensi  dell'art.  6  della  legge n. 903, ogni diritto di mora e'
applicabile  a partire dall'inizio del mese successivo a quello della
entrata in vigore del presente decreto.
  Per  quanto  altro  non contemplato nel presente decreto valgono le
norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.