Art. 2. 1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 e' corrisposto ai Centri di assistenza fiscale, sui compensi loro spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 13 dicembre 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. 2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 3. I sostituti d'imposta che hanno gia' percepito il compenso per l'attivita' prestata nell'anno 2002 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2003 Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali Manzitti Il ragioniere generale dello Stato Grilli Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2003 Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanza, foglio n. 95