Art. 2.
  1.   L'aumento   risultante   dall'applicazione   dell'art.   1  e'
corrisposto  ai  Centri  di  assistenza  fiscale,  sui  compensi loro
spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 13 dicembre 2002 del
Capo  del  Dipartimento  per  le politiche fiscali di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato.
  2.   I   sostituti   d'imposta   applicano   l'aumento,   stabilito
dall'articolo   precedente,  sui  compensi  loro  spettanti,  con  le
modalita'  di  cui  al  comma  2  dell'art.  38  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997.
  3.  I  sostituti d'imposta che hanno gia' percepito il compenso per
l'attivita'  prestata  nell'anno  2002  effettuano  una riduzione dei
versamenti  delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione
del  presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art.
1.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'organo  di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 giugno 2003
                                             Il capo del Dipartimento
                                             per le politiche fiscali
                                                     Manzitti
Il ragioniere generale dello Stato
             Grilli
Registrato  alla  Corte dei conti il 10 luglio 2003 Ufficio controllo
sui   Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5   Economia  e
finanza, foglio n. 95