Art. 2.
                              Principi

  1.  I finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto, secondo
quanto  previsto al comma 4 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002,
devono rispettare i seguenti principi:
    a)  il  tasso  di interesse da applicare alle somme rimborsate e'
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
    b) i  finanziamenti  devono  essere  rimborsati  al 50 per cento,
mediante  un  piano  di  ammortamento di durata non superiore a sette
anni,   articolato  in  rate  semestrali  posticipate  corrisposte  a
decorrere  dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione
delle risorse;
    c) i  finanziamenti  devono essere equamente distribuiti su tutto
il territorio nazionale.