Art. 2. Principi 1. I finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, devono rispettare i seguenti principi: a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e' determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo; b) i finanziamenti devono essere rimborsati al 50 per cento, mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse; c) i finanziamenti devono essere equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale.