Art. 3. Requisiti soggettivi e oggettivi 1. La domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto puo' essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' stabilite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, sia da singoli datori di lavoro che da piu' datori di lavoro congiuntamente. In questo ultimo caso e' necessario, indicare il soggetto capofila. 2. In ogni caso, ciascun soggetto non puo' presentare, in forma singola o congiunta, piu' di una domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002. 3. L'ambito operativo dei progetti di cui all'art. 91 della legge n. 289 del 2002 attiene alla progettazione e realizzazione di servizi di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, con esclusione delle spese di gestione.