Art. 3.
                  Requisiti soggettivi e oggettivi

  1.  La  domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1
del presente decreto puo' essere presentata al Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali, secondo le modalita' stabilite nel decreto
del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3
dell'art.  91  della  legge n. 289 del 2002, sia da singoli datori di
lavoro  che da piu' datori di lavoro congiuntamente. In questo ultimo
caso e' necessario, indicare il soggetto capofila.
  2.  In  ogni  caso,  ciascun soggetto non puo' presentare, in forma
singola  o  congiunta,  piu' di una domanda di finanziamento ai sensi
dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002.
  3.  L'ambito  operativo dei progetti di cui all'art. 91 della legge
n. 289 del 2002 attiene alla progettazione e realizzazione di servizi
di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, con esclusione delle
spese di gestione.