Art. 4. Criteri per la concessione dei finanziamenti 1. I finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono concessi sulla base dei seguenti criteri: a) congruita' dei costi di progettazione e di esecuzione dell'opera; b) tempi di realizzazione (progettazione di massima, progettazione esecutiva, realizzazione, avvio delle attivita); c) congruita' e coerenza del progetto organizzativo presentato, con particolare riferimento alle esigenze dei bambini e dei genitori lavoratori, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro. 2. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti gia' finanziati con altre risorse pubbliche. 3. Al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio nazionale nella concessione dei finanziamenti, si tiene conto della provenienza delle domande pervenute e ritenute ammissibili, anche in relazione alle condizioni economico-produttive della area territoriale di provenienza, al tasso demografico (bambini 0-2 anni), al numero di bambini senza posto nido o in lista di attesa, al tasso delle donne occupate in eta' fertile (tra i 15 e i 49 anni). 4. Fatti salvi i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il cui rispetto e' necessario ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, questi ultimi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 5 del art. 91 della legge n. 289 del 2002, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.