Art. 4.
            Criteri per la concessione dei finanziamenti

  1.  I  finanziamenti  di  cui  all'art. 1 del presente decreto sono
concessi sulla base dei seguenti criteri:
    a)   congruita'  dei  costi  di  progettazione  e  di  esecuzione
dell'opera;
    b) tempi    di    realizzazione    (progettazione   di   massima,
progettazione esecutiva, realizzazione, avvio delle attivita);
    c)  congruita'  e coerenza del progetto organizzativo presentato,
con  particolare riferimento alle esigenze dei bambini e dei genitori
lavoratori, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro.
  2.  Non  sono  ammissibili le domande di finanziamento per progetti
gia' finanziati con altre risorse pubbliche.
  3.  Al  fine  di  assicurare  un'equa  distribuzione sul territorio
nazionale  nella  concessione dei finanziamenti, si tiene conto della
provenienza  delle domande pervenute e ritenute ammissibili, anche in
relazione    alle    condizioni   economico-produttive   della   area
territoriale di provenienza, al tasso demografico (bambini 0-2 anni),
al  numero di bambini senza posto nido o in lista di attesa, al tasso
delle donne occupate in eta' fertile (tra i 15 e i 49 anni).
  4.  Fatti salvi i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il cui rispetto
e'  necessario  ai  fini  dell'ottenimento  dei finanziamenti, questi
ultimi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di
cui  al  comma  5  del  art.  91 della legge n. 289 del 2002, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande.