Art. 5.
                 Commissione tecnica di valutazione

  1.  L'esame  delle  domande  presentate  ai fini dell'ammissione al
finanziamento  e' effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 4
del  presente  decreto  ed  e'  affidato  ad  un'apposita commissione
tecnica  nominata  dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
composta  dal  Direttore  generale  della  Direzione  generale per le
tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori e da
quattro  membri,  di  cui  uno designato dal Ministro dell'economia e
delle finanze e due designati dal Ministro per le pari opportunita'.
  2.   La  commissione  tecnica  di  valutazione  e'  presieduta  dal
direttore   generale   della  Direzione  generale  per  le  tematiche
familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.