Art. 5. Commissione tecnica di valutazione 1. L'esame delle domande presentate ai fini dell'ammissione al finanziamento e' effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del presente decreto ed e' affidato ad un'apposita commissione tecnica nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composta dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori e da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro per le pari opportunita'. 2. La commissione tecnica di valutazione e' presieduta dal direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.