Art. 1-bis.
Proroga  delle  agevolazioni  tributarie a favore degli interventi di
                      ristrutturazione edilizia
((  1.  Al  comma  5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,   le   parole:   «30 settembre  2003»  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
  2.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del presente
articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di
euro  per  l'anno  2004  e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  della  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
          Riferimenti normativi:
              Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria   2003),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «5.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi
          di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          ivi  compresi  gli  interventi  di  bonifica  dall'amianto,
          compete,  per  le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003,
          per  un  ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro,
          per  una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  da  ripartire  in  dieci  quote
          annuali  di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
          recupero   del   patrimonio  edilizio  realizzati  fino  al
          31 dicembre  2003  consistano  nella  mera  prosecuzione di
          interventi  iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai
          fini  del  computo del limite massimo delle spese ammesse a
          fruire  della  detrazione  si tiene conto anche delle spese
          sostenute  negli  stessi  anni.  Resta  fermo,  in  caso di
          trasferimento  per  atto  tra  vivi dell'unita' immobiliare
          oggetto   degli   interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,    e    successive    modificazioni,    che   spettano
          all'acquirente   persona   fisica  dell'unita'  immobiliare
          esclusivamente  le  detrazioni non utilizzate in tutto o in
          parte   dal  venditore.  In  caso  di  decesso  dell'avente
          diritto,  la  fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
          per   intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi  la
          detenzione  materiale  e  diretta del bene. Per i soggetti,
          proprietari  o  titolari  di un diritto reale sull'immobile
          oggetto  dell'intervento  edilizio, di eta' non inferiore a
          75  e  a  80  anni,  la  detrazione  puo' essere ripartita,
          rispettivamente,  in cinque e tre quote annuali costanti di
          pari importo.».