Art. 10. Disposizioni sui consorzi agrari 1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' prorogato di (( dodici mesi. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari): «4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorita' l'amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di societa' cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarita' delle attivita' d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione».