Art. 10.
                  Disposizioni sui consorzi agrari
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  della  legge
28 ottobre 1999, n. 410, e' prorogato di (( dodici mesi. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge
          28 ottobre  1999,  n.  410  (Nuovo ordinamento dei consorzi
          agrari):
              «4.  Entro  cinquanta  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge l'autorita' l'amministrativa
          che   vigila  sulla  liquidazione  revoca  l'autorizzazione
          all'esercizio  provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari
          in   liquidazione  coatta  amministrativa,  salvo  che  nel
          frattempo  sia  stata  presentata ed autorizzata domanda di
          concordato   ai  sensi  dell'art.  214  del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque
          titolo,  cessione  di azienda o di ramo d'azienda in favore
          di  un  altro  consorzio  agrario o di societa' cooperativa
          agricola   operanti  nella  stessa  regione  o  in  regione
          confinante,  che  siano  in  amministrazione  ordinaria. Il
          cessionario   succede  nella  titolarita'  delle  attivita'
          d'impresa  cedute, ivi compresi i contratti di locazione di
          immobili e le licenze di commercio e di produzione».