Art. 10-bis.
                Adeguamento degli scarichi esistenti
((  1.   I  termini  di  cui  all'art.  62,  comma  11,  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti,
ancorche' non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  62, comma 11, del
          decreto  legislativo  11 maggio  1999, n. 152 (Disposizioni
          sulla  tutela  delle  acque dall'inquinamento e recepimento
          della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
          acque  reflue  urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
          alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
          nitrati provenienti da fonti agricole):
              «11.  Fatte  salve  le disposizioni specifiche previste
          dal  presente  decreto, i titolari degli scarichi esistenti
          devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso
          termine  vale  anche  nel  caso  di  scarichi  per  i quali
          l'obbligo  di autorizzazione preventiva e' stato introdotto
          dalla   presente   normativa.  I  titolari  degli  scarichi
          esistenti   e   autorizzati  procedono  alla  richiesta  di
          autorizzazione  in conformita' alla presente normativa allo
          scadere  dell'autorizzazione  e  comunque non oltre quattro
          anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Si
          applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7
          dell'art. 45».