Art. 11.
                       Gestioni fuori bilancio
  1.  Il  termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma
8,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' differito al 31 dicembre
2003.
          Riferimenti nortmativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 93, comma 8, della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
              «8.  Al  fine di ricondurre all'unitario bilancio dello
          Stato  le  gestioni  che  comunque  interessano  la finanza
          statale,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, con
          uno o piu' decreti da emanare entro centoventi giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, individua
          le  gestioni  fuori  bilancio  per  le  quali permangono le
          caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere
          dal  1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto
          salvo  quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge
          23 dicembre  1993, n. 559, e successive modificazioni, sono
          ricondotte  al  bilancio  dello Stato alla cui entrata sono
          versate  le  relative disponibilita' per essere riassegnate
          alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle
          gestioni    fuori    bilancio,    esistenti    presso    le
          amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal
          presente  comma,  e'  allegato allo stato di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze».