Art. 12.
Interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel
                            novembre 2002
  1.  Per  le  imprese  che  hanno subito gravi danni a seguito degli
eccezionali  eventi  ((  meteorologici  )) del novembre 2002, ubicate
nelle   aree  dichiarate  in  stato  di  emergenza  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in data 29 novembre 2002, ((
pubblicato  nella )) Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, i
cui  fabbricati ed immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati
oggetto  di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o
parziale  o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali
vie  di  accesso  al  territorio  comunale, i termini stabiliti dagli
articoli 2364,  secondo  comma,  2447,  2486,  secondo comma, e 2496,
primo  comma,  del  codice  civile sono differiti a dodici mesi dalla
chiusura   dell'esercizio   scadente  nel  periodo  compreso  tra  il
1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
((  1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 non rilevano agli
effetti  dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 2001, n. 435,
qualora  comportino  il  differimento  all'anno solare successivo dei
termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17. ))
  2.  I  gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi
(( meteorologici )) di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi
ai  lavori  di  ripristino  conseguenti  agli eventi stessi, al netto
degli   eventuali   contributi   a   fondo  perduto,  possono  essere
ammortizzati in piu' esercizi fino ad un massimo di dieci anni.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il titolo del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002:
              «Dichiarazione  dello  stato  di emergenza a seguito di
          eccezionali    eventi    metereologici   verificatisi   nel
          territorio  della  regione  Liguria, in provincia di Savona
          nei  giorni 2, 3. 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La
          Spezia  nei  giorni  6  e 8 agosto 2002 e nelle province di
          Genova,  La  Spezia  e  Savona nei giorni 21 e 22 settembre
          2002,  nel  territorio  dei  comuni di Loiano e Monzuno, in
          provincia  di  Bologna,  a  causa  del crollo di una parete
          rocciosa   verificatosi  il  15 ottobre  2002,  e  per  gli
          eccezionali  eventi  atmosferici  nel mese di novembre 2002
          che  hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
          Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna».
              - Si riporta il testo dell'art. 2364 del codice civile:
              «Art.    2364    (Assemblea   ordinaria). - L'assemblea
          ordinaria:   1)   approva   il   bilancio;  2)  nomina  gli
          amministratori,  i  sindaci  e  il  presidente del collegio
          sindacale;  3) determina il compenso degli amministratori e
          dei  sindaci, se non e' stabilito nell'atto costitutivo; 4)
          delibera  sugli altri oggetti attinenti alla gestione della
          societa'    riservati   alla   sua   competenza   dall'atto
          costitutivo,    o    sottoposti    al   suo   esame   dagli
          amministratori,   nonche'   sulla   responsabilita'   degli
          amministratori e dei sindaci.
              L'assemblea  ordinaria  dev'essere convocata almeno una
          volta   all'anno,   entro   quattro   mesi  dalla  chiusura
          dell'esercizio  sociale.  L'atto costitutivo puo' stabilire
          un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi,
          quando particolari esigenze lo richiedono.
              Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato
          le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  uno o piü
          decreti  da  emanare  entro centoventi giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  individua  le
          gestioni   fuori   bilancio  per  le  quali  permangono  le
          caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere
          dal  1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto
          salvo  quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge
          23 dicembre  1993, n. 559, e successive modificazioni, sono
          ricondotte  al  bilancio  dello Stato alla cui entrata sono
          versate  le  relative disponibilita' per essere riassegnate
          alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle
          gestioni    fuori    bilancio,    esistenti    presso    le
          amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal
          presente  comma,  e'  allegato allo stato di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze».
              -  Il  testo  dell'art.  2447  del  codice civile e' il
          seguente:
              «Art.  2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto
          del  limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo
          del  capitale,  questo  si  riduce  al  disotto  del minimo
          stabilito  dall'art.  2327, gli amministratori devono senza
          indugio  convocare  l'assemblea per deliberare la riduzione
          del  capitale  ed  il contemporaneo aumento del medesimo ad
          una   cifra   non   inferiore   al   detto   minimo,  o  la
          trasformazione della societa».
              - Si riporta il testo dell'art. 2486 del codice civile:
              «Art.   2486   (Deliberazioni  dell'assemblea). - Salvo
          diversa  disposizione  dell'atto  costitutivo,  l'assemblea
          ordinaria  delibera  col  voto favorevole di tanti soci che
          rappresentino   la  maggioranza  del  capitale  sociale,  e
          l'assemblea  straordinaria  delibera col voto favorevole di
          tanti  soci che rappresentino almeno due terzi del capitale
          sociale.
              Alle  assemblee  dei  soci si applicano le disposizioni
          degli  articoli 2363.  2364,  2365, 2367, 2371, 2372. 2373,
          2374, 2375, 2377, 2378 e 2379».
              - Si riporta il testo dell'art. 2496 del codice civile:
              «Art. 2496 (Riduzione del capitale). - La riduzione del
          capitale  ha  luogo  nei  casi e nei modi prescritti per le
          societa' per azioni.
              Il  limite  minimo  del  capitale,  agli  effetti degli
          articoli 2445 e 2447, e' quello indicato nell'art. 2474.
              In  caso  di riduzione del capitale per perdite, i soci
          conservano  i  diritti sociali secondo il valore originario
          delle rispettive quote».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17 del decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
              «Art.    17    (Razionalizzazione    dei   termini   di
          versamento). - 1.   Il  versamento  del  saldo  dovuto  con
          riferimento  alla  dichiarazione  dei  redditi  ed a quella
          dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive da parte
          delle  persone  fisiche  e delle societa' o associazioni di
          cui  all'art.  5 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  compresa quella unificata, e'
          effettuato  entro  il  20 giugno dell'anno di presentazione
          della  dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto
          in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive, compresa quella unificata, e'
          effettuato  entro  il giorno 20 del sesto mese successivo a
          quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in
          base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il
          termine  di  quattro  mesi  dalla  chiusura dell'esercizio,
          versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  ed a
          quella  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive,
          compresa  quella  unificata,  entro  il  giorno 20 del mese
          successivo  a  quello  di  approvazione del bilancio. Se il
          bilancio  non  e'  approvato nel termine stabilito, in base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento  e'  comunque  effettuato entro il giorno 20 del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
              2.  I  versamenti  di  cui  al  comma  1 possono essere
          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
          ivi  previsti.  maggiorando  le somme da versare dello 0,40
          per cento a titolo di interesse corrispettivo.
              3.  I  versamenti  di  acconto dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul reddito delle
          persone  giuridiche  dovuti  ai  sensi della legge 23 marzo
          1977,  n.  97,  e  successive modificazioni, nonche' quelli
          relativi  all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          sono  effettuati  in  due  rate  salvo che il versamento da
          effettuare  alla  scadenza della prima rata non superi euro
          103.  Il  quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
          alla  scadenza  della  prima rata e il residuo importo alla
          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'
          effettuato,  rispettivamente:  a)  per  la  prima rata, nel
          termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base
          alla  dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
          b)  per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione
          di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle
          persone  giuridiche e all'imposta regionale sulle attivita'
          produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno
          solare,  che  effettuano  il  versamento di tale rata entro
          l'ultimo  giorno  dell'undicesimo mese dello stesso periodo
          d'imposta».