Art. 12-bis.
Opere  di ripristino della officiosita' dei corsi d'acqua conseguenti
 a calamita' naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo.
((  1.   Il   termine  di  cui  all'articolo  4,  comma  10-bis,  del
decreto-legge    12 novembre    1996,   n.   576,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato
da  ultimo,  dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n.
132,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.
226, e' prorogato al 31 dicembre 2005. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 4 comma 10-bis, del
          decreto-legge  12 novembre 1996, n. 576 (Interventi urgenti
          a  favore  delle  zone  colpite dagli eventi calamitosi dei
          mesi   di   giugno   e   ottobre   1996)   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677:
              «10-bis.  Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino
          della   officiosita'   dei  corsi  d'acqua,  conseguenti  a
          calamita'  naturali  o  dirette  a  prevenire situazioni di
          pericolo,  comprendenti  anche  la  rimozione  di materiali
          litoidi   dagli   alvei,  previste  in  appositi  piani  di
          intervento  da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza,
          delle   autorita'   di   bacino   di   rilievo   nazionale,
          interregionale  o  regionale,  nulla-osta  che comprende le
          valutazioni  preventive  previste  dall'art.  5 della legge
          5 gennaio  1994,  n.  37, in quanto rivolti alla rimessa in
          pristino  di  una  situazione  preesistente,  costituiscono
          interventi  di  manutenzione  che non alterano lo stato dei
          luoghi  ai  sensi  dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge
          27 giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  8 agosto  1985, n. 431. Nell'esecuzione delle
          opere  di  sistemazione  i  relativi  progetti, che possono
          riguardare anche piu' tratti fluviali, possono prevedere la
          compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere
          della  sistemazione  dei tronchi fluviali con il valore del
          materiale  estratto  riutilizzabile,  da valutarsi, ai fini
          della   compensazione  dell'onere  per  la  esecuzione  dei
          lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».