Art. 12-bis. Opere di ripristino della officiosita' dei corsi d'acqua conseguenti a calamita' naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo. (( 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2005. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4 comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677: «10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosita' dei corsi d'acqua, conseguenti a calamita' naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche piu' tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».