Art. 13.
          Contributi alle famiglie per attivita' educative
  1.  All'articolo  2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo  le parole: Con decreto sono inserite le seguenti: di natura non
regolamentare   e  dopo  le  parole:  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, sono soppresse le
seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato), come
          modificato dal presente articolo:
              «7.  -  Con  decreto  di  natura  non regolamentare del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sono  determinati i criteri per l'attribuzione alle persone
          fisiche  di un contributo, finalizzato alla riduzione degli
          oneri  effettivamente  rimasti  a  carico  per  l'attivita'
          educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare
          presso  scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
          30  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
          2005».