Art. 13. Contributi alle famiglie per attivita' educative 1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: Con decreto sono inserite le seguenti: di natura non regolamentare e dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono soppresse le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dal presente articolo: «7. - Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».