Art. 14.
         Disposizioni in materia d'accesso alle professioni
  1.  La  procedura  per  lo  svolgimento delle prove di accesso alle
scuole   di  specializzazione  per  le  professioni  legali  prevista
dall'art.  9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
21 dicembre  1999,  n.  537,  gia' prorogata fino all'anno accademico
2002-  2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, e'
ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  21 dicembre  1999, n. 537 (Regolamento recante
          norme  per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di
          specializzazione per le professioni legali):
              «2.   In   sede  di  prima  applicazione  del  presente
          regolamento,  comunque  non oltre il concorso di ammissione
          alle  scuole  per  l'anno  accademico 2001-2002, nelle more
          della  costituzione  dell'archivio di cui all'art. 4, comma
          3,  nonche'  in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4,
          commi  3  e  4,  la  commissione di cui al predetto art. 4,
          comma  3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti
          ciascuno.  I  tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la
          divulgazione,  I  tre  elaborati,  appena  formulati,  sono
          chiusi  in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati
          esteriormente  sui  lembi  di  chiusura  dai  componenti la
          commissione  e  consegnati, in data stabilita nel bando, al
          responsabile  del  procedimento  di ciascuna sede. Il bando
          indica  la  sede  ove,  il  giorno delle prove, controllata
          l'integrita'  dei pieghi, e' sorteggiato l'elaborato per la
          prova  da  parte  di  un candidato, nonche' le modalita' di
          comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi ».