Art. 14. Disposizioni in materia d'accesso alle professioni 1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, gia' prorogata fino all'anno accademico 2002- 2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, e' ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali): «2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'art. 4, comma 3, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto art. 4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la divulgazione, I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi, e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi ».