Art. 17.
       Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
  1.  Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del
decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  625, per l'anno 2003 e'
prorogato  al  31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio
previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo,
per l'anno 2003 e' prorogato al 15 gennaio 2004.
  2.  Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
applicano gli interessi al saggio legale.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma 9,  del
          decreto  legislativo  25 novembre  1996  (Attuazione  della
          direttiva  94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e
          di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca
          e coltivazione di idrocarburi):
              «9.  Ciascun  titolare,  sulla  base  dei risultati del
          prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          cui   si  riferiscono  le  aliquote,  effettua  i  relativi
          versamenti  da  esso  dovuti  allo  Stato,  alle  regioni a
          statuto ordinario e ai comuni interessati.».