Art. 17. Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi 1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 e' prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 e' prorogato al 15 gennaio 2004. 2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi): «9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.».