Art. 17-bis.
Proroga   delle   agevolazioni   sul   gasolio  e  sul  GPL  e  norme
             interpretative in materia di metanizzazione
  1.  All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le   parole:   «30 giugno   2003»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2003».
  2.  L'articolo  8,  comma  10,  lettera  c), numero 4), della legge
23 dicembre  1998,  n.  448,  come  modificato dall'articolo 12 della
legge  23 dicembre  1999,  n. 488, si interpreta nel senso che l'ente
locale  adotta  una  nuova delibera di consiglio solo se e' mutata la
situazione di non metanizzazione della frazione.
  3.  Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa massima di
25.600.000  euro  per  l'anno  2003.  Al  relativo  onere si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
              «Art.  21  (Disposizioni in materia di accise). - 1. Le
          disposizioni  in materia di riduzione di aliquote di accisa
          sulle  emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1,
          lettera   d),   della   legge  23 dicembre  2000,  n.  388,
          prorogate,  da  ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
          1,  comma  1,  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n.  178,  sono  ulteriormente  prorogate  fino al 30 giugno
          2003.  La  disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-bis,
          del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2002,  n. 16, si
          applica fino al 30 giugno 2003.
              2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul
          gas  metano  per  combustione  per  uso  industriale di cui
          all'art.  4  del  decreto-legge  1°  ottobre  2001, n. 356,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          2001,  n.  418,  prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002,
          dall'art.  1,  comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
          138,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          2002,   n.   178,  sono  ulteriormente  prorogate  fino  al
          30 giugno 2003.
              3.  Le  disposizioni  in  materia  di  agevolazioni sul
          gasolio  e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri
          specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge  1°  ottobre  2001,  n.  356, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate,  da  ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
          1,  comma  3,  del  decreto-legge  8  luglio  2002, n. 138,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n.  178,  sono  ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre
          2003.
              4.  Le  disposizioni  in materia di agevolazione per le
          reti  di  teleriscaldamento  alimentate con biomassa ovvero
          con energia geotermica, di cui all'art. 6 del decreto-legge
          1° ottobre  2001,  n.  356,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo,
          fino  al  31 dicembre  2002,  dall'art.  1,  comma  4,  del
          decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  2002,  n. 178, sono
          ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
              5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul
          gas  metano per combustione per usi civili, di cui all'art.
          27,  comma  4,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
          prorogate al 30 giugno 2003.
              6.  Il  regime  agevolato  previsto  dall'art. 7, comma
          1-ter,   del   decreto-legge   30 dicembre  1991,  n.  417,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
          n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
          fabbisogno  della  provincia  di Trieste e dei comuni della
          provincia  di  Udine,  individuati dal decreto del Ministro
          delle  finanze  30 luglio  1993,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
          al  31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri
          23  milioni  per  la  provincia  di  Trieste  ed in litri 5
          milioni per i comuni della provincia di Udine.
                7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
          dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          con  il  quale  sono  stabiliti gli aumenti intermedi delle
          aliquote  delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul
          coke   di   petrolio,   sull'"orimulsion",   nonche'  sulle
          emulsioni   stabilizzate  di  cui  all'art.  24,  comma  1,
          lettera d),   della   legge   23 dicembre   2000,  n.  388,
          occorrenti  per  il raggiungimento progressivo della misura
          delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo'
          disporre  con  propri  decreti,  entro  il  30 aprile 2003,
          l'aumento  dell'aliquota  di  base  dell'imposta di consumo
          sulle  sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art.
          28  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
              9.  I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei
          provvedimenti  di  variazione  delle  tariffe dei prezzi di
          vendita  al  pubblico  dei tabacchi lavorati, eventualmente
          intervenuti  ai  sensi  dell'art.  2  della legge 13 luglio
          1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare
          maggiori  entrate  in misura non inferiore a 435 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2003.
              10.  I  benefici  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del
          decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il
          periodo  2003-2005  sono estesi nel limite del 25 per cento
          alle  imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche
          in  via  non  esclusiva,  per  l'intero  anno, attivita' di
          cabotaggio,  ad  esclusione  delle navi di proprieta' dello
          Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni
          o contratti di servizio.
              11. Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              12.  Le  disposizioni  del  comma  11  si  applicano  a
          decorrere    dal    periodo    d'imposta    avente   inizio
          successivamente al 31 dicembre 2001.
              13. All'art. 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000,
          n.  342,  le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e
          di  lire  75  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2003" sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "di  euro  48.546.948,51  per
          l'anno  2002  e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno
          2003".
              14.  Fino  al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento
          delle  tariffe  applicabili per le operazioni in materia di
          motorizzazione   ai  sensi  dell'art.  18  della  legge  1°
          dicembre 1986, n. 870.
              15.  Il  numero  11)  del  primo  comma dell'art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e' abrogato.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 8, comma 10, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              «10.  Le  maggiori  entrate derivanti per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a)  a  compensare  la  riduzione  degli oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                b)  a  compensare  il  minor  gettito derivante dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della  sovrattassa  di  cui  all'art.  8  del decreto-legge
          8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
          abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;
                c)   a   compensare   i   maggiori   oneri  derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
          gasolio medesimo.
              Il  suddetto  beneficio  non  e'  cumulabile  con altre
          agevolazioni  in  materia  di  accise  ed e' applicabile ai
          quantitativi   dei   predetti  combustibili  impiegati  nei
          comuni, o nelle frazioni dei comuni:
                1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
                2)  facenti parte di province nelle quali oltre il 70
          per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
                3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
          quali  viene  esteso  anche  ai  gas di petrolio liquefatti
          confezionati in bombole;
                4)  non  metanizzati ricadenti nella zona climatica E
          di  cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
          n.  412  del  1993  e  individuati con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato.
              Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          emanare  con  cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta
          metanizzazione.   Il   suddetto  beneficio  e'  applicabile
          altresi'   ai   quantitativi   dei   predetti  combustibili
          impiegati   nelle   frazioni  non  metanizzate  dei  comuni
          ricadenti  nella  zona  climatica  E,  di  cui  al predetto
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 412 del 1993,
          esclusi  dall'elenco  redatto  con  il medesimo decreto del
          Ministro  delle  finanze,  e  individuate  annualmente  con
          delibera  di  consiglio dagli enti locali interessati. Tali
          delibere   devono  essere  comunicate  al  Ministero  delle
          finanze  e  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
                d)   a  concorrere,  a  partire  dall'anno  2000,  al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
          nell'anno in cui le spese sono effettuate.
              Il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
          e  con  il  Ministro  delle finanze, determina la tipologia
          delle   spese   ammissibili   e  le  modalita'  di  accesso
          all'agevolazione;
                e)  a  compensare  la  riduzione degli oneri gravanti
          sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
          di   massa   massima   complessiva  non  inferiore  a  11,5
          tonnellate  da operare, ove occorra, anche mediante credito
          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F  ovvero  per gli impianti e le reti di
          teleriscaldamento  alimentati da energia geotermica, con la
          concessione   di   un'agevolazione   fiscale   con  credito
          d'imposta  pari  a  lire  20 per ogni chilovattora (Kwh) di
          calore   fornito,   da  traslare  sul  prezzo  di  cessione
          all'utente finale.».