Art. 17-ter.
Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica
((  1.  La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni,   previsti   rispettivamente  dall'articolo  11,  comma 2,  e
dall'articolo  2,  comma  2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia'
differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto
2002,  n.  166,  e'  ulteriormente  differita al 31 dicembre 2003. La
disposizione  di  cui al presente comma decorre dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto. Il finanziamento degli interventi
cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti,
alla  data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma,
sullo  stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 2, e 12,
          comma  2,  della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il
          sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
          e   per   interventi   in  materia  di  opere  a  carattere
          ambientale):
              «Art.  11  (Attuazione degli interventi di cui all'art.
          2,  comma  72,  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662). -
          (Omissis).
              2.  In  ogni  caso,  gli accordi di programma di cui al
          comma  1,  non  ratificati  entro  centottanta giorni dalla
          comunicazione  del  Segretario  generale  del CER di cui al
          medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento».
              «Art.    12   (Programmi   straordinari   di   edilizia
          residenziale    da    concedere    ai    dipendenti   delle
          Amministrazioni  dello  Stato  impegnati  nella  lotta alla
          criminalita' organizzata. Disposizioni varie). - (Omissis).
              2.  I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13
          maggio  1991,  n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   12   luglio   1991,  n.  203,  comunque  ammessi  a
          finanziamento,   per   i   quali  non  e'  sottoscritta  la
          convenzione  urbanistica  con  il  comune  entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, sono esclusi dal finanziamento».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 18 del decreto-legge
          13 maggio  1991,  n.  152 (Provvedimenti urgenti in tema di
          lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
          andamento  dell'attivita'  amministrativa), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
              «Art.  18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
          e'   avviato   un   programma   straordinario  di  edilizia
          residenziale  da  concedere  in locazione o in godimento ai
          dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato  quando e'
          strettamente   necessario   alla  lotta  alla  criminalita'
          organizzata,   con   priorita'   per   coloro  che  vengano
          trasferiti  per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
          tale programma si provvede:
                a)  per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
          lire  50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
          miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67;
                b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
          di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
          di   300   miliardi  per  anno  dei  proventi  relativi  ai
          contributi   di  cui  al  primo  comma,  lettere b)  e  c),
          dell'art.  10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
          agli  anni  1990,  1991,  e 1992. La restante parte di tali
          proventi  e'  ripartita  fra  le regioni, ferma restando la
          riserva  di  cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
          legge 5 agosto 1978, n. 457.
              2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
          comuni,  dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e loro
          consorzi  e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
          cui   al   comma   1,   lettera a),  sono  concessi,  anche
          indipendentemente  dalla  concessione  di mutui fondiari ed
          edilizi,  a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
          o  in  un  massimo  di  diciotto annualita' costanti, ferma
          restando   l'entita'  annuale  complessiva  del  limite  di
          impegno  autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il Comitato
          esecutivo  del  CER  determina gli ulteriori criteri per le
          erogazioni   dei   contributi  nonche'  il  loro  ammontare
          massimo.  In  caso di alienazione degli alloggi di edilizia
          agevolata    l'atto   di   trasferimento   deve   prevedere
          espressamente,  a  pena  di  nullita', il passaggio in capo
          all'acquirente  degli obblighi di locazione nei tempi e con
          le modalita' stabilite dal CIPE.
              3.  Il  programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
          realizzazione  di  interventi  di  recupero  del patrimonio
          edilizio   anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici  da
          recuperare,  di  interventi  di  nuova costruzione, nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione.   Gli   interventi  possono  far  parte  di
          programmi  integrati,  ai  quali si applica il disposto del
          comma 5.
              4.  Alla  realizzazione  del programma straordinario di
          cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
          3,  comma  7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
          n.  118.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  legge di conversione del presente decreto il
          comitato  esecutivo  del CER stabilisce le modalita' per la
          presentazione delle domande.
              5.  Al  fine di assicurare la disponibilita' delle aree
          necessarie  alla  realizzazione del programma straordinario
          di  cui  al  comma  1, si applica l'art. 8, nono comma, del
          decreto-legge  15 dicembre  1979,  n.  629, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15 febbraio  1980, n. 25. Per
          l'acquisizione  delle  aree  e  per  la realizzazione delle
          opere  di  urbanizzazione,  la Cassa depositi e prestiti e'
          autorizzata   a   concedere  ai  comuni  interessati  mutui
          decennali  senza  interessi  secondo  le  modalita' ed alle
          condizioni  da  stabilire con apposito decreto del Ministro
          del   tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
          costituito  presso  la  Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
          della   legge   22 ottobre   1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              5-bis.   Sono   consentiti   atti   di   cessione,  con
          destinazione  vincolata  alla realizzazione di programmi di
          edilizia  residenziale  pubblica  o  convenzionata, di beni
          immobili  dello  Stato  e  delle  Aziende autonome statali,
          anche  se  dotate  di  personalita' giuridica, indicati nel
          libro  terzo,  titolo  I,  capo  II, del codice civile, non
          indispensabili   ad  usi  governativi,  ai  comuni  che  ne
          facciano  richiesta  entro  il 30 aprile di ogni anno e, in
          sede  di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
              5-ter.  I  Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
          finanza,  gli  uffici  tecnici  erariali e gli altri uffici
          centrali   e   periferici   competenti,   procedono,  entro
          centoventi  giorni  dal ricevimento della domanda di cui al
          comma  5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
          le   cessioni,   alla   loro  valutazione  con  riferimento
          all'attuale   consistenza   e   destinazione  nonche'  alla
          cessione al comune richiedente.
              5-quater.   Nella   regione   Trentino-Alto   Adige  il
          programma  straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
          interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
          per esigenze di servizio.
              6.   Gli   enti   pubblici   comunque  denominati,  che
          gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
          ad  utilizzare  per  il  periodo  1990-1995  una somma, non
          superiore  al  40%  dei  fondi  destinati agli investimenti
          immobiliari,  per la costruzione e l'acquisto di immobili a
          destinazione   residenziale,   da  destinare  a  dipendenti
          statali  trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
          nella   costruzione   e  nell'acquisto  di  immobili  della
          intensita'  abitativa  e  della  consistenza  degli  uffici
          statali.   "L'acquisto  da  parte  degli  enti  pubblici  e
          previdenziali   non  puo'  essere  riferito  agli  immobili
          costruiti con i contributi dello Stato".
              7.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale determina,
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,   l'ammontare   delle  risorse  da  destinare  agli
          interventi di cui al comma 6».