Art. 2.
Liberalizzazione  dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci
                         per conto di terzi
  1.   All'articolo   22,   comma   1-bis,  del  decreto  legislativo
22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 22, comma 1-bis, del
          decreto  legislativo  22 dicembre  2000, n. 395 (Attuazione
          della   direttiva  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
          98/76/CE  del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva
          n.  96/26/CE  del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla
          professione  di  trasportatore  su  strada  di  merci  e di
          viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di
          diplomi,  certificati e altri titoli allo scopo di favorire
          l'esercizio   della   liberta'  di  stabilimento  di  detti
          trasportatori   nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed
          internazionali),    come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata:
              «1-bis.  A  decorrere  dalla  data del 1° luglio 2001 e
          fino  alla  data  del  31 dicembre  2004,  le  imprese  che
          intendono esercitare la professione di autotrasportatore di
          cose  per  conto  di  terzi devono possedere i requisiti di
          onorabilita',    capacita'    finanziaria    e    capacita'
          professionale,     essere     iscritte    all'albo    degli
          autotrasportatori  per conto di terzi e dimostrare di avere
          acquisito. per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto
          ovvero  l'intero  parco veicolare di altra impresa iscritta
          all'albo  ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi
          l'attivita'.»