Art. 4. Norme per la sicurezza degli impianti 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. (( La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. )) Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.