Art. 4.
                Norme per la sicurezza degli impianti
  1.  Le  disposizioni  del capo quinto della parte seconda del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia
edilizia,  ((  di  cui  al )) decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
(( La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e
grado. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001,  n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in  materia  edilizia.  - Testo A), e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20 ottobre 2001, n.
          245, S.O.