Art. 5. Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici 1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di sei mesi. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 86. comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): «2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981. n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinari di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.».