Art. 5.
Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
  1.  Il  termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di sei mesi.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 86. comma 2, della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003):
              «2.  Sono  revocate le concessioni per la realizzazione
          di  opere  di  viabilita',  finanziate ai sensi della legge
          14 maggio  1981.  n.  219,  i  cui  lavori  alla  data  del
          31 dicembre   2001  non  abbiano  conseguito  significativi
          avanzamenti  da  almeno  tre anni. Il commissario di cui al
          comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il
          completamento  della realizzazione delle opere suddette con
          le  modalita'  ritenute  piu  vantaggiose  per  la pubblica
          amministrazione   sulla   base  della  medesima  disciplina
          straordinari di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne
          cura l'esecuzione.».