Art. 5-bis.
Proroga  delle  agevolazioni  tributarie a favore degli interventi di
          ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte
((  1.  Per  i  soggetti  che  alla  data  dell'11 aprile  2003 erano
residenti  nei  territori  individuati  ai  sensi  dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficialen.  106  del  9 maggio 2003, le
disposizioni  di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo
2004.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  100.000  euro  per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000
euro  a  decorrere  dal  2006,  si  provvede  mediante corrispondente
riduzione   delle   proiezioni   per  gli  anni  2004  e  2005  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
          Riferimenti normativi:
              -   Il   testo   dell'art.  2,  comma  5,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria   2003),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata e' riportato nelle note all'art. 2.