Art. 5-ter.
Proroga  delle  agevolazioni  tributarie  per  gli investimenti nella
                          regione Piemonte
((  1.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 4, comma 1 della legge
18 ottobre  2001,  n.  383, sono prorogate fino al secondo periodo di
imposta  successivo  a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
limitatamente  agli  investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003
in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici
dell'11 aprile  2003,  come  individuati  ai sensi dell'ordinanza del
Presidente  dei  Consiglio  dei  Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli
investimenti  immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda
quelli  realizzati  fino  al  terzo  periodo  di imposta successivo a
quello  in  corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il
31 luglio 2004.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  6,7  milioni  di  euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per
l'anno  2005,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione delle
proiezioni  per  gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
          18 ottobre  2001,  n. 383 (Primi interventi per il rilancio
          dell'economia):
              «1.  E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa
          e  di  lavoro  autonomo  il  50  per cento del volume degli
          investimenti  in  beni  strumentali  realizzati nel periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge  successivamente al 30 giugno e nell'intero
          periodo  di  imposta successivo, in eccedenza rispetto alla
          media  degli  investimenti realizzati nei cinque periodi di
          imposta  precedenti,  con facolta' di escludere dal calcolo
          della  media  il  periodo  in  cui  l'investimento e' stato
          maggiore.».