Art. 6.
          Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
  1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le
parole:  «e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».
((  1-bis.  Per  l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere
in  relazione  agli  obblighi  di  servizio  pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del
Consiglio,  del 26 giugno 1969, e in conformita' all'articolo 5 della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla
disciplina  della modalita' della fornitura e commercializzazione dei
servizi,  in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico,
e'  accertato,  in  via  definitiva e senza dare luogo a conguagli in
misura  pari  a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e
per  lo  stesso con tratto dal bilancio di previsione dello Stato; il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato  a
corrispondere alla Societa' Trenitalia spa, alle singole scadenze, le
somme spettanti. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 38, comma 3, della
          legge  1° agosto  2002,  n. 166 (Disposizioni in materia di
          infrastrutture  e  trasporti),  come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «3.  Fino alla definitiva individuazione dei servizi di
          cui  al  comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui
          al  medesimo  comma,  e  comunque  non oltre il 31 dicembre
          2005,  al  fine  di garantire la continuita' del servizio e
          tenuto   conto  degli  attuali  assetti  del  mercato,  con
          contratto   di  servizio,  da  stipulare  con  la  societa'
          Trenitalia  spa  sono  definiti  gli  obblighi  di servizio
          pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le
          compensazioni  spettanti  alla medesima societa' in ragione
          degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti».
              -  Il  regolamento  (CEE)  1191/69  del  Consiglio  del
          26 giugno   1969   (Regolamento   del   Consiglio  relativo
          all'azione  degli  Stati  membri  in  materia  di  obblighi
          inerenti  alla nozione di servizio pubblico nel settore dei
          trasporti  per ferrovia, su strada e per via navigabile) e'
          stato pubblicato nella G.U.C.E. 28 giugno 1969, n. 156.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5 della direttiva
          91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (Direttiva del
          Consiglio    relativa    allo   sviluppo   delle   ferrovie
          comunitarie):
              «Art.  5  -  1.  Gli  Stati  membri  adottano le misure
          necessarie  per  permettere  alle  imprese  ferroviarie  di
          adattare  le  loro attivita' al mercato e di gestirle sotto
          la  responsabilita'  dei loro organi direttivi, per fornire
          prestazioni   efficaci   e  adeguate  con  la  minor  spesa
          possibile in rapporto alla qualita' del servizio richiesto.
              Le  imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i
          principi  validi  per  le  societa'  commerciali, anche per
          quanto  riguarda  gli obblighi di servizio pubblico imposti
          dallo  stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico
          conclusi  dalla  medesima con le autorita' competenti dello
          Stato membro.
              2.  Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi
          di  attivita',  compresi  i  piani  di  investimento  e  di
          finanziamento.  Detti  programmi  mirano  al raggiungimento
          dell'equilibrio    finanziario   delle   imprese   e   alla
          realizzazione  degli altri obiettivi in materia di gestione
          tecnica,  commerciale  e  finanziaria;  essi devono inoltre
          prevedere  i  mezzi  che permettono la realizzazione ditali
          obiettivi.
              3.  Nell'ambito degli orientamenti di politica generale
          adottati  dallo  Stato  e  in  considerazione  dei  piani o
          contratti  nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i
          piani  di  investimento  e  di  finanziamento,  le  imprese
          ferroviarie sono in particolare libere di:
                costituire con una o piu' imprese ferroviarie diverse
          un'associazione internazionale;
                stabilire  la  propria  organizzazione interna, fatte
          salve le disposizioni della sezione III;
                disciplinare  le  modalita'  della  fornitura e della
          commercializzazione    dei    servizi   e   stabilirne   la
          tariffazione,  fatto  salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69
          del  Consiglio,  del  26 giugno  1969,  relativo all'azione
          degli  Stati  membri  in  materia di obblighi inerenti alle
          nozione  di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
          ferrovia, su strada e per via navigabile;
                prendere  le  decisioni  concernenti il personale, la
          gestione patrimoniale e gli acquisti propri;
                sviluppare  la loro quota di mercato, elaborare nuove
          tecnologie,  creare  nuovi  servizi  e adottare tecniche di
          gestione innovative:
                avviare   nuove   attivita'   in   settori  associati
          all'attivita' ferroviaria».