Art. 7.
                            Enti pubblici
  1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».
  2.  Alla  data di entrata in vigore (( del regolamento di cui )) al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 marzo  2003,  n. 136,
previsto  dall'articolo 91  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  sono  trasferite  all'ente Registro italiano dighe (RID) con le
inerenti  risorse  finanziarie,  materiali  ed  umane ed i comandi in
atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.
((  2-bis.   In   conseguenza   della  proroga  dei  termini  di  cui
all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
all'articolo 35,  comma 5,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole:  «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
ventiquattro mesi».
  2-ter.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un
milione  di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  2-quater.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 28, comma 1, della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2002),  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:  «1.  Al  fine  di  conseguire gli obiettivi di
          stabilita'  e crescita, di ridurre il complesso della spesa
          di   funzionamento   delle  amministrazioni  pubbliche,  di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi,  con  uno  o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  sei  mesi dalla scadenza del termine di cui all'art.
          1,  comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, il Governo,
          su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione pubblica, di
          concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e
          con  il  Ministro  interessato,  sentite  le organizzazioni
          sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione
          del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici,
          incluse   le   agenzie,   vigilati  dallo  Stato,  ritenuti
          indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono
          piu'  proficuamente  essere  svolte  da  altri soggetti sia
          pubblici  che  privati, disponendone se necessario anche la
          trasformazione  in  societa'  per azioni o in fondazioni di
          diritto  privato,  ovvero  la  fusione o l'accorpamento con
          enti   o   organismi  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari.  Scaduto il termine di cui al presente comma
          senza  che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
          gli  enti,  gli  organismi e le agenzie per i quali non sia
          stato  adottato  alcun provvedimento sono soppressi e posti
          in liquidazione».
              - Il regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  24 marzo  2003, n. 136 (Regolamento concernente
          l'organizzazione,   i   compiti  ed  il  funzionamento  del
          Registro  italiano  dighe  -  RID, a norma dell'art. 91 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2003, n. 137.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  91  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59.):
              «Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi
          dell'art.  3,  lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          il  Servizio  nazionale  dighe  e' soppresso quale Servizio
          tecnico  nazionale e trasformato in Registro italiano dighe
          -  RID,  che  provvede, ai fini della tutela della pubblica
          incolumita',  all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
          vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
          spettanti  ai  concessionari sulle dighe di ritenuta aventi
          le   caratteristiche  indicate  all'art.  1,  comma 1,  del
          decreto-legge   8 agosto   1994,  n.  507,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
              2.  Le  regioni e le province autonome possono delegare
          al  RID  l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
          loro   competenza   e  richiedere  altresi'  consulenza  ed
          assistenza  anche relativamente ad altre opere tecnicamente
          assimilabili  alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad
          esse assegnati.
              3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta
          del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza
          Stato-regioni,   sono   definiti   l'organizzazione,  anche
          territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei
          suoi   organi,  all'interno  dei  quali  dovra'  prevedersi
          adeguata rappresentanza regionale».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 7-ter, del
          decreto-legge   8 luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   2002,   n.  178
          (Interventi    urgenti    in    materia    tributaria,   di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate):  «7-ter.  All'art.  35, comma 8, della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  le parole: "31 dicembre 2002"
          sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 35, comma 5, della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2002),  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «5.  In  alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma 5
          dell'art.   113   del   citato   testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto
          legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, come sostituito dal
          comma  1  del  presente  articolo,  i  soggetti competenti,
          individuati  dalle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge
          5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro ventiquattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          il   servizio  idrico  integrato  a  societa'  di  capitali
          partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello
          stesso  ambito  territoriale  ottimale,  per un periodo non
          superiore  a  quello  massimo  determinato  ai  sensi delle
          disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro
          due  anni  da tale affidamento, anche se gia' avvenuto alla
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, con le
          modalita'  di  cui  al  presente  comma,  gli  enti  locali
          azionisti  applicano le disposizioni di cui alla lettera c)
          del  comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena
          la  perdita  immediata  dell'affidamento  del servizio alla
          societa' da essi partecipata».