Art. 8.
                       Disposizioni sull'UNIRE
((  1.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze procedono entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nei
riguardi,  rispettivamente,  dei titolari di concessione in atto alla
data   di   entrata  in  vigore  del  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 3,  comma 78,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662,
nonche'  dei  titolari  di concessione attribuita successivamente, ai
sensi  del  predetto  regolamento,  alla ricognizione delle posizioni
relative  a  ciascun  concessionario anche conseguenti a disposizioni
aventi  forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE,
la  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a tale ente,
nell'anno  2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri
a  parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  corrisponde  all'UNIRE, a decorrere
dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti,
nel  limite  massimo  di  3,5  milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  e'  stabilito  il  tasso d'interesse e fissato il
contributo decennale di cui al periodo precedente.
  3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 e'
destinata  dall'UNIRE  a piani per la salvaguardia delle razze equine
minacciate   di  estinzione,  redatti  con  la  collaborazione  delle
associazioni  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale di
tutela  delle  singole  razze  interessate,  nonche'  a  programmi di
ricerca  finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino
nazionale  in collaborazione con universita' ed istituti nazionali ed
internazionali specializzati nel settore.
  4.  All'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo la lettera d-bis), sono aggiunte le seguenti:
    «d-ter)  previsione  di  procedure  finalizzate  ad  un  costante
monitoraggio  del  benessere  degli  animali e alla prevenzione delle
pratiche del doping;
    d-quater)  realizzazione  di  un sistema organico di misure volte
alla  promozione  della  salute  e del benessere del cavallo, nonche'
definizione  di  un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento,
la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli».
  5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato
a  norma  dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive  modificazioni,  il  servizio  di  raccolta delle
scommesse   relative   alle   corse  dei  cavalli  e  che  non  hanno
tempestivamente  aderito alle condizioni economiche ridefinite con il
decreto  interdirigenziale  6 giugno  2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 possono farlo entro il 30 ottobre
2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per
solo  capitale,  a  titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione
del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a
1.000  euro.  Le  somme  dovute  per  quote  di prelievo non versate,
relative  agli  anni  fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi
calcolati  al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria,
sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004,
il  30 giugno  2004  e  il  30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a
titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e  successive  modificazioni, al netto di sanzioni e
maggiorate  dei  relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato  alla  clientela  primaria,  sono  versate  in  cinque rate
annuali  di  pari  importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo
versamento  va  effettuato  entro  il  15 dicembre  2003.  Le polizze
fideiussorie   rilasciate   dai  concessionari  per  la  raccolta  di
scommesse   ippiche   ai   sensi  dell'articolo 7  della  convenzione
approvata  con  decreto  ministeriale  20 aprile  1999  e  le polizze
fideiussorie   rilasciate   dai  concessionari  per  la  raccolta  di
scommesse   sportive   ai  sensi  dell'articolo 8  della  convenzione
approvata   con  decreto  ministeriale  7 aprile  1999  costituiscono
garanzia  anche  per  l'esatto  adempimento  di tutti gli obblighi di
pagamento   derivanti   dalle  rateizzazioni  previste  dal  presente
articolo,   previa   verifica   della   loro   validita'   da   parte
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato.  Il mancato
versamento  delle  rate  nei  termini  previsti  dal  presente  comma
comporta   l'immediata   decadenza   dalla  concessione,  l'immediato
incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento
dal totalizzatore nazionale.
  6.  Ai  concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma
5, nonche' a quelli che hanno gia' tempestivamente aderito al decreto
interdirigenziale  di  cui al medesimo comma 5, e' consentito versare
il  residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del
33,3  per  cento,  in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono
versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre
2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi
garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali
trova  applicazione  la  disposizione  di  cui al presente comma. Nei
confronti  dei  concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il
pagamento  delle  somme  maturate  a titolo di integrazione al minimo
garantito,   quote   di  prelievo  ed  imposta  unica,  eventualmente
ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate,
in  conformita' alle disposizioni contenute negli atti concessori, le
procedure  di  riscossione,  anche  coattiva,  dei  crediti,  seguita
dall'immediata  decadenza dalla concessione, dall'incameramento della
fideiussione    e   dalla   disattivazione   del   collegamento   dal
totalizzatore nazionale.
  7.  Per  quanto  non  diversamente  stabilito  in modo espresso dai
presente  articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2002,  n.  16. Con decreto
interdirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, sono stabiliti le
modalita'   di  versamento  delle  rate  di  cui  al  comma 6  e  gli
adempimenti  conseguenti  alla  decadenza  dei  concessionari che non
provvedono  ai  sensi dei comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti
al   pagamento  in  aggiunta  alle  somme,  maggiorate  dei  relativi
interessi,  ancora  dovute  a  titolo  di imposta unica, ai sensi del
decreto   legislativo   23 dicembre   1998,   n.  504,  e  successive
modificazioni,  e  di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per
cento  della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la
maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli
anni  2000,  2001  e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo
periodo  del  comma  6,  nei  confronti dei concessionari decaduti si
procede all'incameramento della fideiussione.
  8.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 5-bis del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre  2002,  n.  265,  trova  applicazione  nei  riguardi  dei
provvedimenti  che comunque determinano la cessazione dei rapporti di
concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma
5  del  presente  articolo,  adottati  prima della data di entrata in
vigore   della   legge   di  conversione  del  presente  decreto.  La
sospensione  degli  effetti  dei  medesimi provvedimenti e' stabilita
fino  al  15 settembre  2003  e  i  termini  per la loro impugnazione
decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti
dei  provvedimenti  si  estinguono nei riguardi dei concessionari che
effettuano l'adesione ai sensi del comma 5.
  9.  Dal  1° gennaio  2003  e  per  ciascun  anno  di  durata  delle
concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle
corse  dei  cavalli,  il  corrispettivo  minimo  comunque  dovuto dai
concessionari   e'   pari   ai  prelievi  dovuti  all'amministrazione
concedente   sulle   scommesse   effettivamente  accettate  nell'anno
precedente,  incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale
realizzatosi su base regionale.
  10.  Il  secondo  periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dai seguenti: «Dal 1° gennaio
2003  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle .finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali
relativamente  alle  scommesse  ippiche,  e'  disposta  la  riduzione
dell'aliquota  dell'imposta  unica  di  cui  all'articolo 4, comma 1,
lettera b),  numero 2),  del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504,  in  misura  necessaria  per consentire un aumento medio di 4,58
punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di
2,60  punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un
aumento  medio  di  4,82  punti,  quanto  alle  scommesse  ippiche  a
totalizzatore  nazionale,  e  di  5,26  punti,  quanto alle scommesse
ippiche  a  quota  fissa,  della misura percentuale del corrispettivo
spettante   ai  concessionari  per  il  servizio  di  raccolta  delle
scommesse.  Con  lo  stesso  decreto  e'  ridotta  al  22,5 per cento
l'aliquota  dell'imposta  unica  di  cui  al  citato art. 4, comma 1,
lettera b),  numero 1),  del  decreto  legislativo  n.  504 del 1998.
Nell'adozione  dei provvedimenti di cui al presente comma e' comunque
garantito   il   mantenimento  della  percentuale  media  complessiva
destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003».
  11.  Per  una  piu' attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di
decisione  e  di  controllo in materia di giochi e scommesse relativi
alle   corse  dei  cavalli,  all'articolo 3,  comma 78,  della  legge
23 dicembre  1996,  n. 662 e successive modificazioni, sono aggiunte,
dopo  la  lettera  d-quater, come introdotta dal comma 4 del presente
articolo, le seguenti lettere:
    «d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo
scopo  indicati,  nelle commissioni competenti in materia di giochi e
scommesse relativi alle corse dei cavalli;
    d-sexies)  individuazione  di  adeguate  forme  di  concertazione
dell'UNIRE  in  relazione  ai procedimenti riguardanti la materia dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;
    d-septies)  accesso  dell'UNIRE  in  tempo  reale  a tutti i dati
concernenti  i  giochi  e  le  scommesse  alle corse dei cavalli e ai
rapporti con i concessionari».
  12.  La  composizione  del  Comitato  generale  per i giochi di cui
all'articolo 3  della  legge  10 agosto  1988,  n.  357, e successive
modificazioni,   e'   rideterminata   con  la  partecipazione  di  un
rappresentante   nominato,   sentita   l'UNIRE,  dal  Ministro  delle
politiche   agricole  e  forestali;  le  deliberazioni  del  Comitato
relative  ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli
sono  adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro
delle politiche agricole e forestali.
  13.  Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le
attribuzioni  che,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  sono di
rispettiva  competenza  dei  Ministri e dei Ministeri dell'economia e
delle  finanze  e  delle  politiche  agricole  e  forestali,  nonche'
dell'UNIRE,  limitatamente  alle  concessioni  in  atto  alla data di
entrata  in  vigore  del regolamento emanata a norma dell'articolo 3,
comma 78,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  come da ultimo
modificato  dal  comma 11 del presente articolo, e fino alla data dei
loro  nuovo  affidamento,  mediante procedure selettive, ai sensi del
medesimo  regolamento,  sono  attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i
compiti  relativi  alla  gestione  delle  predette  concessioni,  ivi
compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che
lo   giustifichi,  con  particolare  riguardo  all'adempimento  delle
obbligazioni  derivanti  dall'adesione di cui al comma 5 del presente
articolo,  di  ogni  provvedimento  amministrativo  conseguente,  ivi
compresi quelli di natura cautelare.
  14.  Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  e  fino  al  31 dicembre  2005,  il versamento del
prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione,
emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
puo'  essere  effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro
novanta  giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro
il  15 dicembre  di  ciascun  anno per il periodo relativo all'ultimo
trimestre.  Sull'importo  costituente  prelievo  erariale, coperto da
idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti
gli  interessi  nella  misura  del saggio legale, calcolati dal primo
giorno  e  fino  a  quello  dell'effettivo  versamento.  La  cauzione
prevista  dal  regolamento di cui al primo periodo e' integrata nella
misura  del  3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al
secondo  e  terzo  periodo  comporta,  in ogni caso, la decadenza dal
beneficio  e  l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni
caso  fermo  il  potere  regolamentare  di cui agli articoli 16 della
legge  13 maggio  1999,  n.  133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, e successive modificazioni.
  15.  Sulla  base  delle  linee  guida  e dei principi stabiliti dal
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, l'UNIRE organizza e
gestisce   l'anagrafe  equina  nell'ambito  del  Sistema  informativo
agricolo   nazionale   (SIAN)  di  cui  all'articolo 15  del  decreto
legislativo   30 aprile   1998,  n.  173,  articolandola  per  razza,
tipologia  d'uso  e  diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche
dell'AIA,   attraverso   le  sue  strutture  provinciali  (APA),  per
raccogliere  i  dati  e  tenerli  aggiornati mediante un monitoraggio
costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
  16.  All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  4,  le  parole:  «31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «15 dicembre»;
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
    «5-bis.  Non  costituiscono  lotterie  rientranti  nell'ambito di
applicazione  del  comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine
di  consentire  la  partecipazione  mediante connessione telefonica o
telematica,  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze
senza    il    collegamento    con    fatti    e   con   rievocazioni
storica-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».
  17.  Il  primo  decreto  adottato  in  attuazione  del  comma 5-bis
dell'articolo 1  della  legge  4 agosto  1955, n. 722, introdotto dal
comma  16, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
  18.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sulla base di
indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di
cui   al  comma 12,  provvede  ad  individuare,  nel  rispetto  della
disciplina  comunitaria  e  nazionale,  operatori specializzati nella
gestione   di  reti  di  partecipazione  a  distanza,  con  modalita'
elettroniche  e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a
giochi,  a  scommesse,  a  concorsi,  istituiti o da istituire, anche
connessi  a  manifestazioni  sportive organizzate dagli enti pubblici
competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della
certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione
al  gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente
comma,  nonche' della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela
della  buona  fede degli utenti, delle rispettive responsabilita' dei
diversi operatori coinvolti.
  19.  Il  Governo  trasmette  al  Parlamento,  entro  il 31 marzo di
ciascun   anno,   una  relazione  dettagliata  sull'attivita'  svolta
dall'UNIRE  e sull'andamento delle attivita' sportive e di incremento
ippico.
  20.  Al  maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10,
pari  a 12,4 milioni di euro annui, nonche' dall'attuazione dei commi
5  e  6,  pari  a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio
2003,   si   provvede   mediante   le   maggiori   entrate  derivanti
dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle
previste  dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n.
722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo.
  21.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  22.  Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto pubblico»
sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;
    b) all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis.  Lo  statuto  dell'UNIRE  prevede  la costituzione di tre
consulte  tecniche  (trotto,  galoppo  e sella) nominate dalle stesse
categorie.  Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio
di  amministrazione  acquisisce  preventivamente il parere consultivo
delle predette consulte.
    2-ter.  Entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  il  consiglio  di amministrazione dell'UNIRE
adotta  il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei
componenti  delle  consulte  tecniche  ed  al  loro funzionamento. Il
regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere
dell'UNIRE  in  materia di programmazione tecnica delle corse e delle
manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito
il parere delle consulte, e' sottoposto all'approvazione del Ministro
delle politiche agricole e forestali».
  23.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 22 non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica  e  la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la
corresponsione di alcuni indennita' o compenso ne' rimborso spese. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 78, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «78.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si
          provvede  al  riordino  della  materia  dei  giochi e delle
          scommesse  relativi  alle  corse  dei  cavalli,  per quanto
          attiene  agli  aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
          sanzionatori,  nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
          regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
                a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
          ed  alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
          e  di economicita', provvede direttamente l'amministrazione
          ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
                b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
          trasparenza  ed  in  conformita'  alle  disposizioni, anche
          comunitarie;
                c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
          delle    risorse    agricole,   alimentari   e   forestali,
          dell'organizzazione  e  della  gestione  dei giochi e delle
          scommesse  compatibilmente con quanto indicato nel criterio
          di  cui  alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra
          le amministrazioni;
                d) ripartizione  dei  proventi al netto delle imposte
          in   modo   da   garantire   l'espletamento   dei   compiti
          istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
          (UNIRE)  ed  il  finanziamento del montepremi delle corse e
          delle  provvidenze  per  l'allevamento secondo programmi da
          sottoporre  all'approvazione  del  Ministro  delle  risorse
          agricole, alimentari e forestali:
                d-bis)    revisione   e   adeguamento   del   sistema
          sanzionatorio  applicabile  alla  materia  dei  giochi e de
          scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
          ridefinizione   degli   ambiti  della  materia  conseguente
          all'osservanza  dei criteri di cui alle lettere precedenti,
          con  la  previsione,  in  particolare,  di  sanzioni  anche
          pecuniarie  coerenti  e  proporzionate  alla  natura e alla
          gravita'  delle violazioni delle nuove fattispecie definite
          nonche'   di   termini   di   prescrizione  ridotti  quanto
          all'azione  di  accertamento delle infrazioni e del diritto
          alla restituzione delle imposte indebitamente pagate;
                d-ter) previsione  di  procedure  finalizzate  ad  un
          costante  monitoraggio  del  benessere degli animali e alla
          prevenzione delle pratiche del doping;
                d-quater)  realizzazione  di  un  sistema organico di
          misure  volte  alla promozione della salute e del benessere
          del cavallo, nonche' definizione di un codice che regoli il
          mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la
          cessione dei cavalli;
                d-quinquies)  partecipazione  dell'UNIRE,  attraverso
          soggetti  allo scopo indicati, nelle commissioni competenti
          in  materia  di  giochi e scommesse relativi alle corse dei
          cavalli;
                d-sexies)   individuazione   di   adeguate  forme  di
          concertazione    dell'UNIRE   in   relazione   procedimenti
          riguardanti   la  materia  dei  giochi  e  delle  scommesse
          relativi alle corse dei cavalli;
                d-septies)  dell'UNIRE  in tempo reale a tutti i dati
          concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei
          cavalli e ai rapporti con i concessionari».
              -  Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1998,  n. 504
          (Riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici e
          sulle  scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
          3 agosto  1998, n. 288), e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7 della convenzione
          approvata   con   decreto   ministeriale   20 aprile   1999
          (Approvazione  della convenzione-tipo per l'affidamento dei
          servizi  relativi  alla raccolta delle scommesse ippiche al
          totalizzatore nazionale e a quota fissa):
              «Art.   7   (Cauzione   e   fideiussione).   -   1.  Il
          concessionario  e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
          per  l'importo offerto in sede di aggiudicazione della gara
          che  deve  essere pari al ... % del minimo garantito annuo.
          La  cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio
          dell'attivita'  di  accettazione  delle scommesse ippiche e
          deve essere costituita secondo le seguenti forme:
                in  valuta  legale,  mediante  versamento  presso una
          banca avente sede nel territorio nazionale. La ricevuta del
          suddetto  e'  considerata documento probatorio all'avvenuta
          costituzione;
                in  titoli  al  portatore, di Stato o garantiti dallo
          Stato,  provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo
          della valutazione della borsa di Roma nel giorno precedente
          quello del versamento;
                mediante fidejussione prestata da una banca;
                mediante   polizza   fidejussoria,  prestata  da  una
          societa'  delle  societa'  di  assicurazione  elencate  nel
          decreto   16 novembre   1993,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  La  fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria
          devono  essere  «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa
          senza il beneficio della preventiva escussione del debitore
          principale.  La cauzione resta a disposizione del Ministero
          delle  finanze  a  specifica  garanzia  dell'adempimento di
          tutte  le  obbligazioni  assunte  dal concessionario con la
          presente  convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e
          comunque almeno fino al ... ».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 8 della convenzione
          approvata    con   decreto   ministeriale   7 aprile   1999
          (Approvazione   della   convenzione-tipo  che  accede  alle
          concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive):
              «Art. 8 (Cauzione definitiva). - 8.1. Il concessionario
          e'  tenuto  a prestare una cauzione definitiva a favore del
          CONI  pari  a  L. 500.000.000. La cauzione ha una durata di
          sei   anni   dalla   data   di   inizio  dell'attivita'  di
          accettazione   delle   scommesse  sportive  e  deve  essere
          costituita secondo le seguenti forme:
                in  valuta  legale,  mediante  versamento  sul  conto
          corrente  del  CONI n. 200559 presso la Banca nazionale del
          lavoro.  La  ricevuta del suddetto e' considerata documento
          probatorio dell'avvenuta costituzione;
                in  titoli  al  portatore, di Stato o garantiti dello
          Stato,  provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo
          della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente
          quello del versamento;
                mediante fidejussione bancaria;
                mediante   polizza   fidejussoria,  prestata  da  una
          societa'  delle  societa'  di  assicurazione  elencate  nel
          decreto   16 novembre   1993,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              La  fidejussione  bancaria  e  la  polizza fidejussoria
          devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa e
          senza il beneficio della preventiva escussione del debitore
          principale.
              La  cauzione resta a disposizione del CONI, a specifica
          garanzia  dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte
          dal concessionario, con la presente Convenzione, anche dopo
          la  fine di quest'ultima e comunque almeno fino al 31 marzo
          2007.
              8.2.  Qualora  le  somme  dovute  dal concessionario, a
          seguito  di  un contestato ritardo negli adempimenti di cui
          alla Convenzione o negli altri casi ivi previsti, non siano
          corrisposte  nei  termini,  il  CONI  escutera' la garanzia
          dandone avviso al concessionario stesso, che sara' tenuto a
          ricostituirla entro i successivi 7 giorni feriali».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti
          in   tema  di  accise,  di  gasolio  per  autotrazione,  di
          smaltimento  di  oli  usati, di giochi e scommesse, nonche'
          sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli,
          sulle  contabilita'  speciali, sui generi di monopolio, sul
          trasferimento    di   beni   demaniali,   sulla   giustizia
          tributaria,  sul funzionamento del servizio nazionale della
          riscossione   dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti  ed
          associazioni):
              «Art.  8  (Ridefinizione  delle  condizioni  economiche
          delle   concessioni  per  il  servizio  di  raccolta  delle
          scommesse   ippiche   e   sportive.   Riattribuzione  delle
          concessioni rinnovate). - 1. Con decreto interdirigenziale,
          adottato  entro  quindici giorni dall'entrata in vigore del
          presente   decreto,  sono  stabiliti  criteri  oggettivi  e
          determinati  per  la  ridefinizione  in via amministrativa,
          fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle
          condizioni  economiche, e delle relative garanzie, previste
          dalle   convenzioni   accessive  alle  concessioni  per  il
          servizio  di  raccolta  delle scommesse ippiche e sportive,
          nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione
          equitativa  della  misura  vigente del corrispettivo minimo
          garantito nonche' della previsione di un incremento di tale
          misura  ridefinita,  fino  a  scadenza  della  concessione,
          direttamente  proporzionato  all'effettiva  variazione  dei
          volumi di raccolta delle scommesse.
              2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni
          caso,    congrue   forme   di   adempimento   delle   somme
          corrispettive   e   delle  quote  di  prelievo  dovute  dai
          concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con eventuale
          ripartizione  del  debito nell'arco temporale residuo delle
          concessioni.
              3.  Previo  procedimento amministrativo da svolgere nel
          rispetto   delle   garanzie   procedimentali  di  cui  agli
          articoli da  7  a  13  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive  modificazioni,  sono individuate le concessioni
          da  rinnovare ai sensi dell'art. 25 del regolamento recante
          norme  per  il  riordino  della  disciplina  organizzativa,
          funzionale  e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi
          alle   corse  dei  cavalli,  nonche'  per  il  riparto  dei
          proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          8 aprile  1998,  n.  169,  mediante riattribuzione ai sensi
          dell'art.   2   del   medesimo   regolamento.  Le  predette
          concessioni  restano  in  essere, fermo quanto disposto dal
          comma 1   del   presente  articolo,  fino  alla  definitiva
          aggiudicazione di quelle riattribuite.
              3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono
          derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
              - Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge
          24 settembre  2002,  n. 209, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 22 novembre 2002, n. 265 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di razionalizzazione della base imponibile, di
          contrasto  all'elusione  fiscale, di crediti di imposta per
          le  assunzioni,  di  detassazione  per  l'autotrasporto, di
          adempimenti  per  i  concessionari  della  riscossione e di
          imposta di bollo):
              «Art. 5-bis (Sospensione degli effetti di provvedimenti
          in   materia   di  minimi  garantiti).  -  1.  Al  fine  di
          consentire,  senza pregiudizio per il gettito e in funzione
          della  riassegnazione  delle concessioni nel rispetto delle
          disposizioni  sulla  loro  attribuzione  mediante procedura
          concorrenziale,  una  compiuta  ricognizione  dei  punti di
          raccolta  delle scommesse ippiche e sportive che si rendono
          disponibili    per    effetto   dei   provvedimenti   della
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque
          determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla
          base   del   decreto  interdirigenziale  emanato  ai  sensi
          dell'art.  8,  comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
          n.   452,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 febbraio   2002,   n.   16,  gli  effetti  dei  predetti
          provvedimenti  sono  sospesi  fino  al  31 gennaio 2003 e i
          termini  per  la loro impugnazione decorrono o riprendono a
          decorrere dal 1° febbraio 2003».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 22, comma 16, della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Finanziaria   2003),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «16.   I   decreti  ministeriali  di  attribuzione  dei
          proventi,  adottati in attuazione dei regolamenti di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
          169,  e  al  decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del
          Ministro  delle  finanze,  possono  essere  modificati  con
          decreto   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          adottato  nel  primo caso di concerto con il Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali, al fine di ridefinire il
          rapporto  tra la determinazione del corrispettivo spettante
          al  concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e
          sportive  e la misura della quota di prelievo residualmente
          destinata  all'UNIRE  e  al  CONI.  Dal 1° gennaio 2003 con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  e forestali,
          relativamente   alle  scommesse  ippiche,  e'  disposta  la
          riduzione  dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'art.
          4,  comma 1,  lettera b),  n.  2),  del decreto legislativo
          23 dicembre   1998,   n.  504,  in  misura  necessaria  per
          consentire  un  aumento  medio  di  4,58  punti quanto alle
          scommesse  sportive  a  totalizzatore  nazionale, e di 2,60
          punti,  quanto  alle  scommesse  sportive  a  quota  fissa,
          nonche'  un  aumento  medio  di  4,82  punti,  quanto  alle
          scommesse  ippiche  a  totalizzatore  nazionale,  e di 5,26
          punti,  quanto  alle scommesse ippiche a quota fissa, della
          misura   percentuale   del   corrispettivo   spettante   ai
          concessionari  per il servizio di raccolta delle scommesse.
          Con  lo  stesso  decreto  e'  ridotta  al  22,5  per  cento
          l'aliquota  dell'imposta  unica  di  cui  al citato art. 4,
          comma  1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo n. 504
          del   1998.  Nell'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          presente  comma e' comunque garantito il mantenimento della
          percentuale   media   complessiva   destinata   al  CONI  e
          all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003».
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto
          1988, n. 357 (Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei
          monopoli  di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione
          della  produzione,  per  la  costruzione  della manifattura
          tabacchi  di  Lucca  e  per  la  corresponsione  del premio
          incentivante  di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge
          19 dicembre  1984,  n.  853, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni
          delle   legge   4 agosto   1955,   n.   722,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, legge 11 luglio 1980, n. 312,
          e legge 4 ottobre 1986, n. 657):
              «Art.  3.  -  1.  Presso  il Ministero delle finanze e'
          istituito  il  Comitato  generale per i giochi che provvede
          alla  direzione  delle  lotterie  nazionali,  assumendo  le
          funzioni  gia'  svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della
          legge  4 agosto  1955, n. 722, e successive modificazioni e
          integrazioni,   che   viene   soppresso.   Il  Comitato  e'
          presieduto  dal  Ministro  delle  finanze  o,  su delega di
          questi,    da    un   Sottosegretario   di   Stato   oppure
          dall'impiegato  con  qualifica  piu' elevata ed e' composto
          da:
                a) il    direttore    generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato;
                b) un  rappresentante della Ragioneria generale dello
          Stato;
                c) un  rappresentante  dell'Avvocatura generale dello
          Stato.
              2.  I membri del Comitato sono nominati con decreto del
          Ministro  delle  finanze  e  le funzioni di segreteria sono
          esercitate   da   quattro  funzionari  dell'Amministrazione
          finanziaria  con  qualifica  non  inferiore  a direttore di
          divisione  o  equiparata,  coadiuvati  da  personale  della
          stessa Amministrazione.
              3.  I titolari della concessione per la distribuzione e
          la  vendita  dei  biglietti  delle lotterie nazionali hanno
          facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge. Dalla data di decorrenza
          della   rinuncia,   l'organizzazione,   la  propaganda,  la
          distribuzione  e  la  vendita  dei biglietti delle lotterie
          nazionali  sono  affidate  all'Amministrazione autonoma dei
          monopoli  di  Stato  che  le  esercita, sentito il Comitato
          generale  per  i  giochi,  secondo  i  principi  di massima
          efficienza  ed  economicita'.  Nel  bilancio  della  stessa
          Amministrazione  e'  istituita,  sia  all'entrata  che alla
          spesa,   una   nuova  rubrica  denominata  «Servizio  delle
          lotterie nazionali» con opportuna ripartizione in capitoli.
              E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'art. 5
          della   legge   4 agosto   1955,   n.   722,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              4.  Entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore della
          presente  legge  sara'  emanato, con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  su proposta del Ministro delle finanze,
          di   concerto   con   il  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e con il Ministro del tesoro, il
          regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie
          modificazioni  ed integrazioni al regolamento generale gia'
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.
              5.  Sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili con
          quelle contenute nella presente legge».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge
          13 maggio   1999,   n.  133  (Disposizioni  in  materia  di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
              «Art.  16  (Giochi) - 1. Il Ministro delle finanze puo'
          disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
          scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
          eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
          e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, e del decreto 2 giugno
          1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
          fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
          3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
          modalita'  e  i  tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
          diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
          quelli  da destinare agli organizzatori delle competizioni.
          Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze  e'  altresi'
          stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
          dei  predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
          puo'  superare  il 62 per cento delle somme giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale.
              2.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  destina  annualmente i prelievi di cui al comma
          1, calcolati al netto di imposte e spese:
                a) al  CONI  e  all'Unione nazionale per l'incremento
          delle  razze  equine (UNIRE), rispettivamente in misura non
          superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
                b) a  finalita'  sociali  o  culturali  di  interesse
          generale per tutta o parte della quota residua.
              3.   Per  l'anno  1999  e'  attribuito  all'UNIRE,  per
          l'assolvimento   dei   suoi   compiti   istituzionali,   un
          contributo di lire 50 miliardi.
              4.  Per  l'espletamento delle procedure di gara secondo
          la  normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
          richieste  per  l'affidamento in concessione dell'esercizio
          delle  scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
          a  quota  fissa,  e' autorizzata la spesa di un miliardo di
          lire per gli anni 1999 e 2000.
              5.  Tra  i  soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
          decreto  25 novembre  1998,  n.  418,  del  Ministro  delle
          finanze,   sono   compresi  i  ricevitori  del  lotto  come
          individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
          e  successive  modificazioni,  nonche'  dalla circolare del
          Ministero  delle  finanze  n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
          2/204975)».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge
          18 ottobre  2001,  n. 383 (Primi interventi per il rilancio
          dell'economia):
              «Art.  12  (Gestione unitaria delle funzioni statali in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in  materia  di organizzazione e gestione dei giochi, delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate  con  uno  o  piu'  decreti del Presidente della
          Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi:
                a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              2.  I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
          al   comma   1   sono   disciplinati  tenendo  anche  conto
          dell'esigenza   di  razionalizzare  i  sistemi  informatici
          esistenti,   con   uno   o   piu'   decreti   del  Ministro
          dell'economia   e   delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
          terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
          La  posta  unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze. Le modalita' tecniche dei
          giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premi  sono
          comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  emanati ai sensi del
          presente  comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
          legge e regolamentari vigenti.
              3.  Il  personale  addetto  alla  gestione dell'imposta
          sulle  successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo
          VI  della  presente legge, e' prioritariamente addetto alla
          realizzazione  del  piano  straordinario di accertamento di
          cui   all'art.  1,  comma  7,  previa  adeguata  ed  idonea
          formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
          dell'economia  e  delle finanze, senza oneri finanziari per
          l'Agenzia  delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
          e  delle  finanze  puo'  stipulare apposite convenzioni con
          universita'   degli   studi,   nonche'   avvalersi,  previa
          autorizzazione,  di  personale docente universitario, anche
          in posizione di aspettativa o fuori ruolo.
              4.  Con  le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
          del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
          e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  dai  regolamenti  di amministrazione delle agenzie
          fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
          appartenenti   alle   strutture  interessate  dal  riordino
          previsto   dal   presente  articolo  puo'  essere  disposto
          unilateralmente  il  passaggio  ad  altro  incarico,  fermo
          restando,  fino alla scadenza del contratto, il trattamento
          economico previsto.
              5.  L'art.  2-quinquies  del  decreto-legge 27 dicembre
          2000,  n.  392,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 febbraio  2001,  n.  26,  si interpreta nel senso che le
          relative  disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
          compresi  nelle  saline  gia'  in  uso dell'Amministrazione
          autonoma   dei  monopoli  di  Stato  e  dell'Ente  tabacchi
          italiani,  non  destinati,  alla  data di entrata in vigore
          della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
          di   contenimento   dei   costi  di  produzione  e  per  il
          rafforzamento  strutturale  delle imprese agricole, a norma
          dell'art.  55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449):
              «Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
          quale  strumento  per  l'esercizio delle funzioni di cui al
          decreto    legislativo    4 giugno   1997,   n.   143,   ha
          caratteristiche  unitarie  ed integrate su base nazionale e
          si   avvale   dei  servizi  di  interoperabilita'  e  delle
          architetture  di  cooperazione  previste dal progetto della
          rete  unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
          per  le  politiche  agricole  e gli enti e le agenzie dallo
          stesso  vigilati,  le regioni e gli enti locali, nonche' le
          altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
          nel  comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
          avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
          quali  servizi  di  interesse  pubblico,  anche  per quanto
          concerne  le  informazioni  derivanti  dall'esercizio delle
          competenze  regionali  e  degli  enti  locali nelle materie
          agricole,   forestali   ed   agroalimentari.   Il  SIAN  e'
          interconnesso,  in  particolare,  con l'Anagrafe tributaria
          del   Ministero   delle   finanze,   i   nuclei   antifrode
          specializzati  della  Guardia  di  finanza  e dell'Arma dei
          carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          le  camere  di commercio, industria ed artigianato, secondo
          quanto definito dal comma 4.
              2.  Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
          e'  unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
          comma  3,  della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
          della  legge  28 marzo  1997,  n.  81,  ed  integrato con i
          sistemi  informativi  regionali.  Allo stesso e' trasferito
          l'insieme  delle  strutture  organizzative, dei beni, delle
          banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
          sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81,
          senza  oneri  amministrativi. In attuazione della normativa
          comunitaria,  il  SIAN  assicura,  garantendo la necessaria
          riservatezza  delle  informazioni, nonche' l'uniformita' su
          base   nazionale   dei  controlli  obbligatori,  i  servizi
          necessari  alla gestione, da parte degli organismi pagatori
          e  delle  regioni  e  degli  enti locali, degli adempimenti
          derivanti  dalla  politica  agricola  comune, connessi alla
          gestione  dei  regimi  di  intervento  nei  diversi settori
          produttivi   ivi  inclusi  i  servizi  per  la  gestione  e
          l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
              3.  Il  SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura,  al  fine  di fornire all'ufficio del registro
          delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581, gli elementi
          informativi  necessari  alla  costituzione ed aggiornamento
          del   Repertorio  economico  amministrativo  (REA).  Con  i
          medesimi  regolamenti,  di  cui  all'art. 14, comma 3, sono
          altresi'  definite  le  modalita'  di  fornitura al SIAN da
          parte  delle  camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  delle  informazioni relative alle imprese del
          comparto agroalimentare.
              4.  Con  apposita convenzione le amministrazioni di cui
          ai  commi  precedenti  definiscono i termini e le modalita'
          tecniche  per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
          un  protocollo  di interscambio dati. Il sistema automatico
          di  interscambio  dei  dati e' attuato secondo modalita' in
          grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
          certezza  delle  operazioni effettuate, garantendo altresi'
          il  trasferimento  delle informazioni in ambienti operativi
          eterogenei,  nel  pieno  rispetto  della  pariteticita' dei
          soggetti coinvolti.
              5.  Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
          al  presente  articolo,  finalizzato al perseguimento delle
          funzioni   istituzionali  nelle  pubbliche  amministrazioni
          interessate,   non   costituisce   violazione  del  segreto
          d'ufficio.
              6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
          spesa    all'uopo    recate   da   appositi   provvedimenti
          legislativi».
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto
          1955, n. 722, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata
          la  effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo
          di    dodici   ogni   anno,   nonche'   di   una   lotteria
          internazionale.
              2.  Con  decreto del Ministro delle finanze, sentito il
          parere   delle  competenti  commissioni  parlamentari,  che
          dovranno  esprimersi  entro  trenta giorni dalla richiesta,
          sono   individuate   le  manifestazioni  cui  collegare  le
          lotterie di cui al comma 1.
              3.  Le  lotterie  di  cui  al  comma 1 sono individuate
          tenendo  conto  della rilevanza nazionale o internazionale,
          del     collegamento     con     fatti    e    rievocazioni
          storico-artistico-culturali  e  avvenimenti sportivi, della
          validita',  della  finalita'  e della continuita' nel tempo
          dell'avvenimento  abbinato.  Nella  loro  individuazione si
          deve  osservare  una equilibrata ripartizione geografica, e
          garantire,  nell'avvicendamento  annuale, lotterie per ogni
          gruppo  di  manifestazioni  culturali, storiche, sportive e
          folcloristiche di rilevanza nazionale.
              4.  Il  decreto  ministeriale  di  cui  al comma 2 deve
          essere  emanato  entro  il  15 dicembre  di ogni anno ed ha
          effetto per l'anno successivo.
              5.  Per  l'anno  1990  lo  stesso  decreto ministeriale
          dovra'  essere  emanato  entro  quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              5-bis.    Non    costituiscono    lotterie   rientranti
          nell'ambito  di applicazione del comma 1 quelle istituite e
          regolate,  anche  al  fine  di consentire la partecipazione
          mediante  connessione  telefonica o telematica, con decreto
          del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  senza  il
          collegamento     con     fatti     e    con    rievocazioni
          storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 e dell'art.
          6,  del  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  1 (Riordino dell'UNIRE). - 1. L'Unione nazionale
          per  l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituita dal
          regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, di seguito denominata
          UNIRE,  e'  ente  di diritto pubblico di primo livello, con
          sede    in   Roma,   dotato   di   autonomia   finanziaria,
          amministrativa  e  contabile,  posto sotto la vigilanza del
          Ministero  delle politiche agricole e forestali, di seguito
          denominato Ministero».
              «Art.   6  (Statuto  e  regolamento). - 1.  Lo  statuto
          dell'UNIRE  e'  deliberato,  entro  centoventi giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  dal
          consiglio  di  amministrazione  ed e' approvato con decreto
          del  Ministro,  di concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Lo  statuto
          disciplina  le  competenze  degli  organi  e  stabilisce  i
          principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente.
              2.  In  particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la
          costituzione   del   consiglio   generale,   con   funzioni
          consultive,  nominato  con decreto del Ministro e composto,
          oltre  dal  presidente  dell'UNIRE  che  lo  presiede,  dai
          rappresentanti   delle  associazioni  degli  operatori  del
          settore,   delle  organizzazioni  professionali  del  mondo
          agricolo,  delle organizzazioni sindacali rappresentative a
          livello   nazionale   nel  settore  del  pubblico  impiego,
          dell'Associazione  italiana  allevatori  (A.I.A.)  e  della
          Federazione  italiana sport equestri (F.I.S.E.), nonche' da
          esperti  in materie amministrative, contabili, economiche e
          della   comunicazione  sociale.  Il  consiglio  esprime  il
          proprio parere sugli argomenti che il presidente ritiene di
          sottoporre al suo esame.
              2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di
          tre  consulte  tecniche  (trotto, galoppo e sella) nominate
          dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo
          statuto,   il   consiglio   di   amministraione  acquisisce
          preventivamente   il   parere   consultivo  delle  predette
          consulte.
              2-ter.  Entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore   della   presente  disposizione,  il  consiglio  di
          amministrazione  dell'UNIRE  adotta  il regolamento recante
          disposizioni  relative  all'elezione  dei  componenti delle
          consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento,
          il  quale  si  informa al principio secondo cui le delibere
          dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse
          e  delle  manifestazioni e di piani di programmi allevatori
          sono   emanate   sentito   il  parere  delle  consulte,  e'
          sottoposto  all'approvazione  del  Ministro delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Il  regolamento  di amministrazione e contabilita',
          entro  il  termine  di  cui  al  comma 1, e' deliberato dal
          consiglio  di  amministrazione, e approvato con decreto del
          Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              4. Il regolamento del personale e' deliberato, entro il
          termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione
          e  approvato  con  decreto del Ministro, di concerto con il
          Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della   programmazione  economica.  Il
          regolamento  determina  la  dotazione  organica dell'ente e
          prevede   il   rispetto,   nelle  nuove  assunzioni,  delle
          disposizioni  dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
          449.
              5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei
          commi  1,  3  e  4,  continuano  ad applicarsi all'UNIRE le
          disposizioni attualmente vigenti, in quanto compatibili con
          il presente decreto».