Art. 8-bis.
           Adempimenti relativi al registro delle imprese
((  1.  Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli
articoli 2383,  2400  e 2435 del codice civile, il termine e' fissato
al  31 ottobre  2003.  E' prorogata fino alla stessa data la facolta'
prevista  all'art.  31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n.
340. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 2383 del codice civile:
              «Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La
          nomina  degli  amministratori  spetta  all'assemblea  fatta
          eccezione,  per  i  primi amministratori, che sono nominati
          nell'atto   costitutivo,   e   salvo   il   disposto  degli
          articoli 2458  e  2459.  La nomina degli amministratori non
          puo'  essere fatta per un periodo superiore a tre anni. Gli
          amministratori    sono    rieleggibili,    salvo    diversa
          disposizione   dell'atto   costitutivo  e  sono  revocabili
          dall'assemblea   in  qualunque  tempo,  anche  se  nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al  risarcimento  dei  danni,  se  la  revoca avviene senza
          giusta  causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro
          nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel
          registro  delle  imprese  indicando per ciascuno di essi il
          cognome  e  il  nome,  il  luogo  e  la data di nascita, il
          domicilio  e  la  cittadinanza. La pubblicita' prevista dal
          comma precedente deve indicare se gli amministratori cui e'
          attribuita la rappresentanza della societa' hanno il potere
          di  agire  da  soli  o  se debbono agire congiuntamente. Le
          cause  di  nullita'  o di annullabilita' della nomina degli
          amministratori  che  hanno la rappresentanza della societa'
          non  sono  opponibili  ai  terzi  dopo  l'adempimento della
          pubblicita'  di  cui al quarto comma, salvo che la societa'
          provi che i terzi ne erano a conoscenza».
              - Si riporta il testo dell'art. 2400 del codice civile:
              «Art.  2400  (Nomina  e  cessazione  dall'ufficio). - I
          sindaci   sono   nominati  per  la  prima  volta  nell'atto
          costitutivo  e  successivamente  dall'assemblea,  salvo  il
          disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica
          per  un  triennio, e non possono essere revocati se non per
          giusta  causa.  La  deliberazione  di  revoca  deve  essere
          approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
          La  nomina  dei  sindaci, con l'indicazione per ciascuno di
          essi  del  cognome  e  del  nome, del luogo e della data di
          nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono
          essere  iscritte, a cura degli amministratori, nel registro
          delle imprese nel termine di trenta giorni ».
              - Si riporta il testo dell'art. 2435 del codice civile:
              «Art.  2435  (Pubblicazione  del bilancio e dell'elenco
          dei  soci  e  dei  titolari  di diritti su azioni). - Entro
          trenta  giorni  dall'approvazione  una  copia del bilancio,
          corredata  dalla  relazione sulla gestione, dalla relazione
          del  collegio  sindacale  e  dal  verbale  di  approvazione
          dell'assemblea,  deve  essere, a cura degli amministratori,
          depositata  presso  l'ufficio  del registro delle imprese o
          spedita   al   medesimo   ufficio   a   mezzo   di  lettera
          raccomandata.  Entro  trenta  giorni  dall'approvazione del
          bilancio  le  societa' non quotate in mercato regolamentato
          sono  tenute  altresi'  a  depositare  per l'iscrizione nel
          registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data
          di  approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
          delle  azioni  possedute,  nonche' dei soggetti diversi dai
          soci  che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
          sulle  azioni  medesime.  L'elenco  deve  essere  corredato
          dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
          libro  dei  soci  a  partire dalla data di approvazione del
          bilancio dell'esercizio precedente».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  della  legge
          24 novembre    2000,    n.   340   (Disposizioni   per   la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1999):
              «Art.  31  (Soppressione  dei  fogli  annunzi  legali e
          regolamento   sugli   strumenti   di   pubblicita). - 1.  A
          decorrere  dal  novantesimo  giorno successivo alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i fogli degli
          annunzi  legali  delle  province  sono  aboliti.  La  legge
          30 giugno  1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
          1895,  recante  istruzioni  speciali per l'esecuzione della
          legge  30 giugno  1876,  n. 3195, sulla pubblicazione degli
          annunzi  legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
          97,  convertito  dalla  legge  24 maggio 1932, n. 583, e la
          legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
              2.  Decorsi  due  anni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
          le  accompagnano  presentate all'ufficio del registro delle
          imprese,   ad   esclusione   di   quelle  presentate  dagli
          imprenditori   individuali  e  dai  soggetti  iscritti  nel
          repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
          all'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          7 dicembre  1995,  n.  581, sono inviate per via telematica
          ovvero   presentate   su   supporto  informatico  ai  sensi
          dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
          modalita'  ed  i  tempi  per  l'assoggettamento al predetto
          obbligo  degli  imprenditori  individuali  e  dei  soggetti
          iscritti  solo  nel  repertorio  delle notizie economiche e
          amministrative  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al
          comma  2  dovranno  essere  eseguite, in caso di assenza di
          firma  digitale  ai  sensi  di  legge, mediante allegazione
          degli  originali  o di copia in forma cartacea rilasciata a
          norma di legge.
              2-ter.  I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli
          atti  da  cui  dipendono  le formalita' di cui ai commi 2 e
          2-bis   possono   in  ogni  caso  richiederne  direttamente
          l'esecuzione  al  registro  delle  imprese  che  esegue  le
          formalita',   verificata   la   regolarita'  formale  della
          documentazione.
              3.    Quando    disposizioni   vigenti   prevedono   la
          pubblicazione  nel  foglio  degli annunzi legali come unica
          forma  di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4.  In  tutti  i  casi  nei  quali  le  norme  di legge
          impongono  forme  di  pubblicita'  legale, l'individuazione
          degli  strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
          e'  effettuata  con  regolamento emanato ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
          alla  individuazione  degli  strumenti,  anche  telematici,
          differenziando, se necessario, per categorie di atti.».