Art. 9.
Disposizioni  per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi
                 della legge 20 ottobre 1978, n. 674
  1.  All'articolo 26,  comma  7,  del  decreto legislativo 18 maggio
2001,  n.  228, le parole: «entro ventiquattro mesi», sono sostituite
dalle seguenti: (( «Entro trentasei mesi». ))
          Riferimenti normativi:
              -   La   legge   20 ottobre   1978,   n.   674,  (Norme
          sull'associazionismo  dei  produttori  agricoli)  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7 novembre 1978, n.
          311.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26,  del  decreto
          legislativo   18 maggio   2001,   n.  228  (Orientamento  e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della  legge  5 marzo  2001,  n.  57),  come modificato dal
          presente articolo:
              «Art.   26   (Organizzazioni  di  produttori). - 1.  Le
          organizzazioni  di  produttori  e  le  loro forme associate
          hanno  lo  scopo  di: a) assicurare la programmazione della
          produzione  e  l'adeguamento della stessa alla domanda, sia
          dal   punto  di  vista  quantitativo  che  qualitativo;  b)
          concentrare  l'offerta  e  commercializzare  la  produzione
          degli  associati;  c)  ridurre  i  costi  di  produzione  e
          stabilizzare   i  prezzi  alla  produzione;  d)  promuovere
          pratiche  colturali  e  tecniche  di  produzione rispettose
          dell'ambiente  e del benessere degli animali, allo scopo di
          migliorare  la  qualita'  delle produzioni e l'igiene degli
          alimenti,  di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e
          del paesaggio e favorire la biodiversita'.
              2.  Ai  fini  del  riconoscimento, le organizzazioni di
          produttori  e  le  loro forme associate devono assumere una
          delle  seguenti forme giuridiche societarie: a) societa' di
          capitali  aventi per oggetto sociale la commercializzazione
          dei   prodotti   agricoli,  il  cui  capitale  sociale  sia
          sottoscritto   da   imprenditori  agricoli  o  da  societa'
          costituite  dai medesimi soggetti o da societa' cooperative
          agricole  e loro consorzi; b) societa' cooperative agricole
          e  loro  consorzi; c) consorzi con attivita' esterne di cui
          all'art.  2612  e  seguenti  del  codice  civile o societa'
          consortili  di  cui  all'art.  2615-ter  del codice civile,
          costituiti   da   imprenditori   agricoli   o   loro  forme
          societarie.
              3.   Le  regioni  riconoscono,  ai  fini  del  presente
          decreto,  le  organizzazioni  di produttori che ne facciano
          richiesta  a  condizione  che  gli  statuti:  a)  prevedano
          l'obbligo  per i soci almeno di: 1) applicare in materia di
          produzione,   commercializzazione,   tutela  ambientale  le
          regole  dettate dall'organizzazione; 2) aderire, per quanto
          riguarda   la   produzione   oggetto  dell'attivita'  delle
          organizzazioni,  ad una sola di esse; 3) far vendere almeno
          il    75%    della    propria    produzione    direttamente
          dall'organizzazione;  4)  versare contributi finanziari per
          la   realizzazione   delle   finalita'   istituzionali;  5)
          mantenere  il vincolo associativo per almeno un triennio e,
          ai  fini  del  recesso,  osservare  il  preavviso di almeno
          dodici  mesi;  b)  contengano  disposizioni concernenti: 1)
          regole  atte  a  garantire ai soci il controllo democratico
          dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni
          da  essa  adottate;  2) le sanzioni in caso di inosservanza
          degli  obblighi  statutari  e,  in  particolare, di mancato
          pagamento  dei contributi finanziari o delle regole fissate
          dalle  organizzazioni; 3) le regole contabili e di bilancio
          necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
              4.  Le  organizzazioni  di  produttori  e le loro forme
          associate  devono, altresi', rispondere ai criteri previsti
          dal  presente  decreto legislativo ed a tal fine comprovare
          di  rappresentare  un  numero  minimo  di  produttori ed un
          volume  minimo  di  produzione  commercializzabile  per  il
          settore   o   il   prodotto  per  il  quale  si  chiede  il
          riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre
          devono  dimostrare di mettere effettivamente a disposizione
          dei  soci  i  mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il
          confezionamento,  la  preparazione,  la commercializzazione
          del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale,
          contabile   e   di   bilancio   adeguata   alle   finalita'
          istituzionali.
              5.  Le  regioni  determinano, con propri provvedimenti,
          senza oneri aggiuntivi, le modalita' per il controllo e per
          la  vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di
          accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e
          per la revoca del relativo provvedimento.
              6.  Spettano  al  Ministero  delle politiche agricole e
          forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
          e  sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
          produttori  agricoli,  ai  sensi dell'art. 33, comma 3, del
          decreto 30 luglio 1999, n. 300.
              7.  Entro  trentasei  mesi  dall'entrata  in vigore del
          presente  decreto legislativo le associazioni di produttori
          riconosciute  ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674,
          adottano  delibere  di  trasformazione  in  una delle forme
          giuridiche  previste  dal  presente  articolo. Gli aiuti di
          avviamento   previsti   dalla   legislazione  vigente  sono
          concessi  in proporzione alle spese reali di costituzione e
          di  funzionamento  aggiuntive. Nel caso le associazioni non
          adottino  le  predette  delibere  le  regioni dispongono la
          revoca  del  riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti
          in  essere  ai fini della trasformazione sono assoggettati,
          in  luogo  dei  relativi  tributi,  all'imposta sostitutiva
          determinata nella misura di lire un milione».