(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,   dovra'  presentare  al  Consiglio  nazionale  forense
domanda  in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto.  La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si
riunisce  su  convocazione  del  presidente  per lo svolgimento delle
prove  di  esame,  fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione  e  del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia   all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda.
    b) L'esame   scritto   consiste   nella   redazione  di  un  atto
giudiziario  o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non
piu'  di  tre  materie  tra  quelle  sopra  indicate e a scelta della
commissione d'esame.
    c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni
pratiche  vertenti  su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato
potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
    d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.