Art. 2. 1. Per garantire il necessario supporto al capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, e' istituita una apposita struttura di missione, articolata in sezioni, aventi competenza in specifiche materie, affidate alla responsabilita' dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e composta da personale del Dipartimento della protezione civile, nonche' da personale, anche militare, dipendente di altre amministrazioni ed enti pubblici, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione, individuato dal Commissario delegato medesimo, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta. 2. Ai soggetti attuatori, scelti anche tra il personale estraneo alla pubblica amministrazione, e' riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno spettante al personale dipendente della pubblica amministrazione appartenente all'area C3, commisurata ai giorni di effettiva presenza. 3. A fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle finalita' di cui alla presente ordinanza, al personale di cui al comma l e' riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, e fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione dell'eventuale trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno in relazione alle rispettive qualifiche di appartenenza, commisurata ai giorni di effettiva presenza. Per il calcolo dell'indennita' a favore del personale estraneo alla pubblica amministrazione si applica il trattamento economico spettante al personale dell'area C3. 4. Per il restante personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, e' attribuita, per i giorni di effettiva presenza e fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile operativa forfetariamente parametrata su base mensile a 20 ore di straordinario festivo e notturno, nonche' compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nei limiti massimi consentiti. 5. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del comparto Sanita', dei Vigili del Fuoco, della Polizia municipale, della Croce Rossa Italiana, direttamente impegnato in attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente ordinanza, puo' essere autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, per un complessivo importo massimo rispettivamente di Euro 100.000 per il personale delle Forze di polizia, di Euro 100.000 per il personale della Polizia municipale, di Euro 30.000 per il personale delle Forze armate, di Euro 50.000 per il personale dei Vigili del Fuoco, di Euro 25.000 per il personale del comparto Sanita' e della Croce Rossa Italiana, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, a valere sulle risorse di cui all'art. 6. 6. In relazione alle nuove e maggiori esigenze connesse con l'attuazione della presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e' autorizzato a conferire incarichi fiduciari, per un massimo di cinque unita', a consulenti, esperti ed interpreti, aventi specifiche professionalita', anche estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi saranno determinati in ragione dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione. 7. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale estraneo al medesimo, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza, privo di coperture assicurative di tale natura.