Art. 2.
  1.  Per  garantire  il necessario supporto al capo del Dipartimento
della  protezione  civile  -  Commissario  delegato nello svolgimento
delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza, e' istituita una
apposita   struttura  di  missione,  articolata  in  sezioni,  aventi
competenza  in  specifiche materie, affidate alla responsabilita' dei
soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma 2, e composta da personale del
Dipartimento  della  protezione  civile,  nonche' da personale, anche
militare,  dipendente  di  altre  amministrazioni  ed  enti pubblici,
ovvero   da   personale   estraneo   alla  pubblica  amministrazione,
individuato  dal  Commissario  delegato  medesimo,  che sara' messo a
disposizione  da  parte  degli  uffici  di  appartenenza entro giorni
cinque dalla richiesta.
  2.  Ai  soggetti  attuatori, scelti anche tra il personale estraneo
alla   pubblica   amministrazione,   e'   riconosciuta,  a  far  data
dall'adozione  del  presente  provvedimento, fino al 31 ottobre 2003,
una  speciale  indennita'  mensile  operativa onnicomprensiva, con la
sola   esclusione   del   trattamento  di  missione,  forfetariamente
parametrata  su  base  mensile  a  250 ore di straordinario festivo e
notturno   spettante   al   personale   dipendente   della   pubblica
amministrazione  appartenente  all'area  C3, commisurata ai giorni di
effettiva presenza.
  3.  A  fronte  dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle
finalita'  di  cui  alla  presente  ordinanza, al personale di cui al
comma  l  e'  riconosciuta,  a  far  data  dall'adozione del presente
provvedimento,  e  fino  al  31 ottobre 2003, una speciale indennita'
mensile   operativa   onnicomprensiva,   con   la   sola   esclusione
dell'eventuale  trattamento  di missione, forfetariamente parametrata
su  base  mensile  a  200  ore di straordinario festivo e notturno in
relazione  alle rispettive qualifiche di appartenenza, commisurata ai
giorni di effettiva presenza. Per il calcolo dell'indennita' a favore
del  personale  estraneo  alla pubblica amministrazione si applica il
trattamento economico spettante al personale dell'area C3.
  4.  Per  il  restante  personale in servizio presso il Dipartimento
della  protezione  civile,  e'  attribuita, per i giorni di effettiva
presenza  e  fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile
operativa  forfetariamente  parametrata  su  base mensile a 20 ore di
straordinario festivo e notturno, nonche' compensi per prestazioni di
lavoro   straordinario   effettivamente   rese,  nei  limiti  massimi
consentiti.
  5.  In  favore  del  personale  delle Forze di polizia, delle Forze
armate,  del  comparto  Sanita',  dei Vigili del Fuoco, della Polizia
municipale,  della  Croce  Rossa  Italiana, direttamente impegnato in
attivita'  connesse  alle  finalita'  di cui alla presente ordinanza,
puo'  essere  autorizzata,  oltre  i  limiti  previsti  dalla vigente
legislazione,  per  un complessivo importo massimo rispettivamente di
Euro 100.000 per il personale delle Forze di polizia, di Euro 100.000
per  il  personale  della  Polizia  municipale, di Euro 30.000 per il
personale  delle  Forze  armate,  di Euro 50.000 per il personale dei
Vigili  del  Fuoco,  di  Euro 25.000  per  il  personale del comparto
Sanita'  e  della Croce Rossa Italiana, la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, a valere
sulle risorse di cui all'art. 6.
  6.  In  relazione  alle  nuove  e  maggiori  esigenze  connesse con
l'attuazione della presente ordinanza, il capo del Dipartimento della
protezione  civile  - Commissario delegato e' autorizzato a conferire
incarichi  fiduciari,  per un massimo di cinque unita', a consulenti,
esperti  ed  interpreti,  aventi  specifiche  professionalita', anche
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  i  cui  compensi  saranno
determinati  in  ragione  dell'incarico  conferito  anche  in  deroga
all'art.  9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione.
  7.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
stipulare  apposite  polizze  assicurative  in  favore  del personale
estraneo al medesimo, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai
sensi  della  presente  ordinanza, privo di coperture assicurative di
tale natura.