Art. 3. 1. In considerazione della particolare urgenza inerente alla realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione, il Commissario delegato puo' avvalersi, ove ne siano riscontrate le indispensabili condizioni di idoneita', dell'opera di soggetti gia' affidatari dei servizi di manutenzione presso le strutture dell'E.U.R. S.p.a., nonche', ove necessario, puo' affiancare alle medesime altre imprese specializzate, la cui idoneita' dovra' essere valutata anche sulla base delle specifiche esperienze maturate nel settore, nonche' sotto l'aspetto della sicurezza, a fronte delle particolari esigenze connesse all'espletamento della manifestazione. 2. Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione del 4 ottobre 2003, l'E.U.R. S.p.a, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, provvede alla individuazione, nell'ambito delle proprie strutture, di ulteriori soluzioni logistiche alternative degli eventi e manifestazioni gia' programmati nello stesso periodo presso le summenzionate strutture, disponendo in ordine all'estinzione delle obbligazioni od alla risoluzione dei contratti assunti dal medesimo ente in applicazione degli articoli 1256 e seguenti, e 1463 e seguenti del codice civile. 3. Fermi gli effetti di estinzione e risoluzione di cui al precedente comma 2, il Commissario delegato, in ragione alla somma urgenza richiesta per la realizzazione degli interventi necessari per lo svolgimento della manifestazione, provvede, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, alla individuazione di soluzioni logistiche alternative, rispetto all'organizzazione di eventi e manifestazioni gia' programmati presso le strutture dell'E.U.R. S.p.a., presso altri immobili nella disponibilita' di amministrazioni ed enti pubblici, disponendo per l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 5 e da quelle indicate nelle ordinanze citate in premessa. 4. Al fine di assicurare sia l'eventuale ristoro all'E.U.R. S.p.a. per l'utilizzazione delle relative strutture, sia per indennizzare parzialmente la medesima societa' rispetto ai minori introiti derivanti dall'utilizzazione medesima, che per fronteggiare in parte le eventuali spese connesse, anche indirettamente, alla estinzione e risoluzione delle obbligazioni per le manifestazioni gia' programmate, anche con riferimento ad ipotesi di eventuale composizione bonaria, e' stanziato, a valere sulle risorse di cui all'art. 6, apposito importo da quantificarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile. 5. L'E.U.R. S.p.a., sentito il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, e' altresi' autorizzato a porre in essere, con oneri a proprio carico, tutte le attivita' finalizzate all'adeguamento funzionale delle strutture dove si terranno le manifestazioni connesse alla celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, avvalendosi delle deroghe previste nelle ordinanze citate in premessa e di quelle di cui al successivo art. 5. 6. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente comma 4 e' altresi' stanziato un apposito importo, a valere sulle risorse di cui all'art. 6, per fronteggiare eventuali oneri non previamente previsti comunque connessi alla organizzazione ed al migliore svolgimento, in condizioni di massima sicurezza, dell'evento.