Art. 3.
  1.  In  considerazione  della  particolare  urgenza  inerente  alla
realizzazione  degli  interventi  necessari  allo  svolgimento  della
manifestazione,  il Commissario delegato puo' avvalersi, ove ne siano
riscontrate  le indispensabili condizioni di idoneita', dell'opera di
soggetti  gia'  affidatari  dei  servizi  di  manutenzione  presso le
strutture   dell'E.U.R.   S.p.a.,   nonche',   ove  necessario,  puo'
affiancare   alle   medesime  altre  imprese  specializzate,  la  cui
idoneita'  dovra'  essere  valutata anche sulla base delle specifiche
esperienze  maturate  nel  settore,  nonche'  sotto  l'aspetto  della
sicurezza,    a    fronte   delle   particolari   esigenze   connesse
all'espletamento della manifestazione.
  2.   Allo   scopo  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  della
manifestazione  del  4 ottobre  2003, l'E.U.R. S.p.a, sentito il capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  - Commissario delegato,
provvede alla individuazione, nell'ambito delle proprie strutture, di
ulteriori   soluzioni   logistiche   alternative   degli   eventi   e
manifestazioni  gia'  programmati  nello  stesso  periodo  presso  le
summenzionate  strutture,  disponendo  in ordine all'estinzione delle
obbligazioni  od  alla risoluzione dei contratti assunti dal medesimo
ente  in  applicazione  degli  articoli 1256  e  seguenti,  e  1463 e
seguenti del codice civile.
  3.  Fermi  gli  effetti  di  estinzione  e  risoluzione  di  cui al
precedente  comma  2,  il Commissario delegato, in ragione alla somma
urgenza richiesta per la realizzazione degli interventi necessari per
lo  svolgimento  della manifestazione, provvede, ove non ricorrano le
condizioni  di  cui  al  comma  2,  alla  individuazione di soluzioni
logistiche  alternative,  rispetto  all'organizzazione  di  eventi  e
manifestazioni  gia'  programmati  presso  le  strutture  dell'E.U.R.
S.p.a., presso altri immobili nella disponibilita' di amministrazioni
ed   enti  pubblici,  disponendo  per  l'applicazione  delle  deroghe
previste  dall'art.  5 e da quelle indicate nelle ordinanze citate in
premessa.
  4.  Al fine di assicurare sia l'eventuale ristoro all'E.U.R. S.p.a.
per  l'utilizzazione  delle  relative strutture, sia per indennizzare
parzialmente   la  medesima  societa'  rispetto  ai  minori  introiti
derivanti  dall'utilizzazione medesima, che per fronteggiare in parte
le  eventuali spese connesse, anche indirettamente, alla estinzione e
risoluzione   delle   obbligazioni   per   le   manifestazioni   gia'
programmate,   anche   con   riferimento   ad  ipotesi  di  eventuale
composizione  bonaria,  e'  stanziato,  a valere sulle risorse di cui
all'art.  6, apposito importo da quantificarsi con successivo decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri su proposta del capo del
Dipartimento della protezione civile.
  5.   L'E.U.R.  S.p.a.,  sentito  il  capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  - Commissario delegato, e' altresi' autorizzato a
porre  in  essere,  con  oneri  a  proprio carico, tutte le attivita'
finalizzate   all'adeguamento  funzionale  delle  strutture  dove  si
terranno le manifestazioni connesse alla celebrazione del semestre di
Presidenza  italiana  dell'Unione  europea, avvalendosi delle deroghe
previste  nelle  ordinanze  citate  in premessa e di quelle di cui al
successivo art. 5.
  6.  Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al  precedente  comma  4 e' altresi' stanziato un apposito importo, a
valere  sulle  risorse  di cui all'art. 6, per fronteggiare eventuali
oneri  non previamente previsti comunque connessi alla organizzazione
ed  al  migliore  svolgimento,  in  condizioni  di massima sicurezza,
dell'evento.