Art. 5. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, in aggiunta alle deroghe gia' previste nelle ordinanze citate in premessa, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni: decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, articoli 2, 3, 6, 7, 21, 22, 23, 26, 28; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 17, 18, 19.