Art. 5.
  1.   Per   l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  in  aggiunta  alle  deroghe gia' previste nelle ordinanze
citate   in   premessa,   e   nel   rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico,  e'  autorizzata la deroga alle seguenti
disposizioni:
    decreto   legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,  e  successive
modifiche, articoli 2, 3, 6, 7, 21, 22, 23, 26, 28;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, articoli 17, 18, 19.