Art. 6. 1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, nel limite massimo dell'importo di 15 milioni di euro si provvede a carico del Fondo della protezione civile, che sara' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2003 Il Presidente: Berlusconi