Art. 6.
  1.  Agli  oneri  connessi alla attuazione della presente ordinanza,
nel  limite  massimo dell'importo di 15 milioni di euro si provvede a
carico  del  Fondo  della  protezione civile, che sara' appositamente
integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 settembre 2003

Il Presidente: Berlusconi