Art. 2. In relazione alle situazioni emergenziali indicate nell'allegato 1 che non abbiano formato oggetto delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, predispongono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. Per le predette finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a istituire con propri decreti uno o piu' comitati di rientro con i compiti e le modalita' organizzative di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, ovvero ad attribuire le relative incombenze a comitati di rientro gia' istituiti ai sensi della medesima normativa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2003 Il Presidente: Berlusconi