Art. 2.
  In  relazione alle situazioni emergenziali indicate nell'allegato 1
che   non   abbiano   formato   oggetto  delle  disposizioni  di  cui
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del
28 marzo  2003,  le  regioni  ovvero  i  commissari delegati, qualora
nominati,   predispongono,   entro   trenta   giorni  dalla  data  di
pubblicazione   della  presente  ordinanza,  i  cronoprogrammi  delle
attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse
tipologie  d'azione  cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta
giorni  dalla  scadenza  di  ciascun  trimestre  le  regioni ovvero i
commissari  delegati,  qualora  nominati,  comunicano al Dipartimento
della  protezione  civile  lo  stato  di  avanzamento  dei programmi,
evidenziando  e  motivando  gli  eventuali scostamenti e indicando le
misure  che  si  intendono  adottare  per ricondurre la realizzazione
degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
  Per le predette finalita' il capo del Dipartimento della protezione
civile  e'  autorizzato  a  istituire  con  propri decreti uno o piu'
comitati di rientro con i compiti e le modalita' organizzative di cui
all'art.  3, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3277  del  28 marzo  2003, ovvero ad attribuire le
relative  incombenze  a  comitati  di rientro gia' istituiti ai sensi
della medesima normativa.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 settembre 2003

                                            Il Presidente: Berlusconi