Art. 2.
  1.  I  mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come
definito dalla presente ordinanza.
  2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'operazione
sara'  regolata  secondo  la  normativa  concernente  l'attivita' del
predetto  istituto.  In  tal caso i mutui sono concessi con determina
del direttore generale della Cassa stessa ed il relativo ammortamento
puo'  decorrere dal 1° gennaio 2004 e dal 1° luglio 2004 in relazione
a  quelli  attivabili  a  valere  sui  limiti  d'impegno  decorrenti,
rispettivamente, dall'anno 2003 e dall'anno 2004.
  3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa
depositi  e prestiti, il tasso di interesse non puo' essere superiore
al  tasso  per  le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi
versus  tasso  fisso)  in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici
del  giorno  lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo
sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread
massimo di 0,10 punti percentuali per anno.
  4.  A  valere  sulle  quote  di  limiti di impegno ripartiti tra le
regioni di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza potranno essere
effettuate  piu' operazioni di finanziamento una volta formalizzati i
programmi  delle  attivita' che si intendono realizzare attraverso il
finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le
finalita' cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento.
  5.  Entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del  mutuo  gli istituti
finanziatori  trasmettono  al  Dipartimento  della  protezione civile
copia  conforme  dei  contratti.  Entro  trenta  giorni dall'avvenuta
erogazione  gli  istituti  finanziatori inviano al Dipartimento della
protezione civile copia conforme della relativa quietanza.
  6. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di
trenta rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali
ed  interessi  calcolati a partire dal giorno successivo alla data di
erogazione.  A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto
che  ha  assunto  la  relativa obbligazione giuridica la richiesta di
pagamento  delle  rate,  che  dovra'  pervenire almeno quarantacinque
giorni prima della scadenza, specificando le modalita' di accredito.