Art. 3. 1. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, predispongono, entro trenta giorni dalla stipula dei mutui, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a istituire con propri decreti uno o piu' comitati di rientro con i compiti e le modalita' organizzative di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, ovvero ad attribuire le relative incombenze a comitati di rientro gia' istituiti ai sensi della medesima ordinanza, anche utilizzando, d'intesa con l'ufficio di appartenenza, personale dirigenziale statale cui al momento non siano stati conferiti incarichi. In tal caso il relativo compenso e' stabilito con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga, all'occorrenza, all'art. 24, comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti. Ove non espressamente previsto, l'utilizzo del personale dirigenziale statale nei comitati di rientro non costituisce conferimento di funzioni dirigenziali. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2003 Il Presidente: Berlusconi