Art. 3.
                        Disposizioni tecniche
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.
  2.  I  contenitori-distributori rimovibili devono essere approvati,
ai  fini antincendio, dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto
19 marzo  1990 e devono rispondere alle direttive europee applicabili
in materia.
  3.    L'installatore    e'    tenuto    a    verificare    che   il
contenitore-distributore  sia  idoneo  per  il  tipo  di uso e per la
tipologia di installazione prevista, e che il titolare dell'attivita'
sia  informato  degli  specifici  obblighi finalizzati a garantire il
corretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore.