Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin presentano al Ministero della salute, entro il 1° gennaio 2004, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 30 giugno 2004. 4. 1 titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-DB. beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 dicembre 2003 risultino gia' incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 30 giugno 2006, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 31 dicembre 2007, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.