Art. 4. 1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2004. 2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2008. 3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1° gennaio 2004. Roma, 20 giugno 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 301