Art. 4.
  1.  L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione,
linuron, idrazide maleica e pendimetalin, revocati ai sensi dell'art.
2,  comma  3, del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre
2004.
  2.  L'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati
ai  sensi  dell'art.  2, comma 4, del presente decreto, e' consentita
fino al 31 dicembre 2008.
  3.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
revocati sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori  e  gli  utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta
revoca  e  del  rispetto  dei  tempi fissati per lo smaltimento delle
relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il 1° gennaio 2004.
    Roma, 20 giugno 2003

                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 301