Art. 2.
  1.  Il  prezzo  unitario  di  scambio del sangue, di cui al comma 1
dell'art.  3,  rappresenta  il  tetto  massimo  dei costi complessivi
attribuibili,   per   tutte   le   attivita'   di   produzione  degli
emocomponenti cosi' determinate:
    a)  promozione  della  donazione,  sostenuta dalle associazioni e
federazioni dei donatori di sangue;
    b)  raccolta  del  sangue  e  componenti,  eseguita  dal servizio
trasfusionale  e  in parte dalle associazioni dei donatori di sangue,
in via convenzionale;
    c) scomposizione, trasformazione e qualificazione biologica degli
emocomponenti, effettuata dal servizio trasfusionale.
  2.  Le  regioni e le province autonome, entro tre mesi dall'entrata
in  vigore  del  presente  accordo, definiscono e stipulano specifici
accordi  con  le  associazioni  e federazioni dei donatori di sangue,
presenti  sul  proprio  territorio  per  gli  scopi di cui al comma 2
dell'art. 1.
  3. Le regioni e le province autonome, in sede di autocoordinamento,
effettuano   il  monitoraggio  sull'attuazione  e  sui  motivi  della
eventuale non attuazione degli accordi da parte delle singole regioni
con  le  associazioni,  a  garanzia della autosufficienza regionale e
nazionale.
  4.  Le regioni contestualmente alla stipula del presente accordo si
impegnano   ad   adottare   sistemi  di  contabilita'  analitica  per
quantificare i costi di produzione degli emocomponenti.
  5.  Le  regioni  si impegnano a raccogliere tutto il sangue messo a
disposizione dai donatori.