Art. 2. 1. Il prezzo unitario di scambio del sangue, di cui al comma 1 dell'art. 3, rappresenta il tetto massimo dei costi complessivi attribuibili, per tutte le attivita' di produzione degli emocomponenti cosi' determinate: a) promozione della donazione, sostenuta dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue; b) raccolta del sangue e componenti, eseguita dal servizio trasfusionale e in parte dalle associazioni dei donatori di sangue, in via convenzionale; c) scomposizione, trasformazione e qualificazione biologica degli emocomponenti, effettuata dal servizio trasfusionale. 2. Le regioni e le province autonome, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, definiscono e stipulano specifici accordi con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, presenti sul proprio territorio per gli scopi di cui al comma 2 dell'art. 1. 3. Le regioni e le province autonome, in sede di autocoordinamento, effettuano il monitoraggio sull'attuazione e sui motivi della eventuale non attuazione degli accordi da parte delle singole regioni con le associazioni, a garanzia della autosufficienza regionale e nazionale. 4. Le regioni contestualmente alla stipula del presente accordo si impegnano ad adottare sistemi di contabilita' analitica per quantificare i costi di produzione degli emocomponenti. 5. Le regioni si impegnano a raccogliere tutto il sangue messo a disposizione dai donatori.